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Mercoledì, 16 Ottobre 2019 18:51

U17 regionali / Girone A - Cala la scure del giudice sportivo su Ivrea Banchette-Borgosesia e sull'Ivrea

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I FATTI - Domenica Ivrea Banchette-Borgosesia è stata sospesa sul risultato di 1-1 al 35' del secondo tempo per una rissa scoppiata in campo. Risultato non omologato e pugno duro del giudice sportivo contro entrambe le società, sanzionate con lo 0-3 a tavolino. Ivrea-Juventus Domo non è stata invece disputata, l'arbitro riscontrando la non regolare tracciatura delle linee del campo. Anche in questo caso 3-0 a tavolino commissionato ai padroni di casa. Di seguito i comunicati integrali.
 


IVREA BANCHETTE-BORGOSESIA

"Dall'analisi del referto arbitrale è risultato che la gara ASD IVREA BANCHETTE - BORGOSESIA CALCIO disputata in data 13.10.2019 non ha avuto un regolare epilogo, essendo stata sospesa anzitempo al minuto 35esimo del secondo tempo in ragione del comportamento gravemente antisportivo e violento da parte dei tesserati di entrambe le società sportive. In particolare, a seguito di uno scontro di gioco, il giocatore n. 5 della soc. BORGOSESIA CALCIO, Sig. GIORGIO ROMEI, colpiva con un pugno il n. 18 della soc. IVREA BANCHETTE, Sig. ENRICO GRAZIANO, il quale a sua volta reagiva colpendo l'avversario con un altro pugno, così scatenando una rissa che coinvolgeva tutti i giocatori in campo e i compagni in panchina. Solo grazie all'intervento di allenatori e dirigenti di entrambe le squadre, l'arbitro riusciva a riportare la calma in campo, tuttavia diversi giocatori riportavano ferite con copiose fuoriuscite di sangue a seguito del parapiglia generale e, in accordo con i dirigenti di entrambe le società, visto il clima di forte tensione in campo, l'arbitro decideva di sospendere la gara. Ciò premesso, appare evidente la responsabilità oggettiva di entrambe le squadre per il comportamento violento e gravemente contrario ai principi di correttezza messo in atto dai propri tesserati, pur considerando l'intervento di allenatori e dirigenti per sedare la rissa. Pertanto si delibera:
 - di comminare la sanzione dell'ammenda dell'importo di Euro 100,00 a carico di entrambe le società;
- di comminare la sanzione della perdita della gara a tavolino per 0 - 3 a entrambe le società;
- di squalificare per 5 giornate il giocatore n. 5 della soc. BORGOSESIA CALCIO, Sig. GIORGIO ROMEI e il n. 18 della soc. IVREA BANCHETTE, Sig. ENRICO GRAZIANO, per condotta violenta, consistente nell'aver colpito un avversario con un pugno, dando origine a una rissa in campo.
"

Commenta il tecnico del Borgosesia Carlo Zucca: "La società farà ricorso, perché nel comunicato sono presenti diverse inesattezze. Anzitutto non c'è stato nessun accordo con i nostri dirigenti per sospendere la gara, è stata una decisione unilaterale. Seconda cosa gli effetti della rissa su alcuni calciatori feriti sono stati enfatizzati esageratamente. E per finire il calciatore a cui sono state date 5 giornate non è quello coinvolto nella rissa, visto che era da tutta altra parte in campo e seppur questa cosa è stata fatta notare all'arbitro non è servito. Oltre al danno della sconfitta a tavolino, la beffa, che per altro pesa sulle spalle del ragazzo che è estremamente deluso. Ovviamente come società prenderemo provvedimenti disciplinari verso i veri colpevoli dei fatti, questo è poco ma sicuro".

"Non voglio commentare il comunicato. Dico solo che è stato un finale a dir poco sgradevole dopo una gara di cartello intensa e ben giocata da entrambe le squadre. Ci prendiamo le nostre responsabilità, ma forse con una gestione migliore degli episodi si sarebbe arrivati alla normale conclusione della gara. Peccato." - Gianluca Falcone, allenatore Ivrea Banchette

IVREA-JUVENTUS DOMO

"Il Giudice Sportivo Territoriale,
- considerato che il reclamo presentato dalla società US IVREA CALCIO ASD avverso la regolarità della gara del 13/10/2019 contro la società USD JUVENTUS DOMO, pervenuto presso i competenti Uffici in data 13/10/2019 a mezzo PEC, risultava essere sprovvisto della prescritta comunicazione alla Società avversaria ex art. 49 c. 4 CGS, al fine di consentirle di trasmettere proprie controdeduzioni in merito;
- preso atto che dal rapporto arbitrale è risultato che la competizione non sia stata disputata a causa della mancata regolare tracciatura, da parte della società di casa, delle linee di demarcazione del campo, che secondo il direttore di gara non erano visibili;
- visto l'art. 10 CGS;
Delibera
- di respingere il reclamo ritenendolo inammissibile; - di disporre l'addebito della tassa di reclamo che non risulta versata; - di comminare la sanzione della perdita della gara alla soc. US IVREACALCIO ASD, omologando il seguente risultato: US IVREA CALCIO ASD - USD JUVENTUS DOMO 0 - 3.
"

Il tecnico dell'Ivrea Riccardo Cacciatore preferisce non rilasciare dichiarazioni in merito.

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