Domenica, 24 Novembre 2024
Giovedì, 03 Novembre 2022 16:45

Giudice Sportivo - U17 Regionali, il Nichelino Hesperia si riprende la vittoria. U16 Regionali, sconfitta a tavolino per il Leinì. Squalifica pesantissima nella Juniores Provinciale di Torino

Scritto da

SENTENZE - Tanto lavoro in settimana per il Giudice Sportivo. La Corte sportiva di appello controribalta la decisione in Under 17 Regionale su Cuneo Olmo-Nichelino Hesperia. In Under 15 Regionali Biellese e RG Ticino decidono di comune accordo di rinviare la gara, dopo il brutto infortunio occorso al bianconero Mauro Bevilacqua. In U19 Regionali preannuncio di reclamo della Rivarolese in riferimento alla gara con il Lascaris. In U18 respinto il ricorso del CEC Club, confermata la vittoria sul campo per 4-2 del San Secondo.
 


UNDER 17 REGIONALE

Nella seconda giornata il Nichelino Hesperia si impone 3-0 sul campo del Cuneo Olmo. I padroni di casa fanno ricorso per la presenza nel Nichelino di un giocatore a loro avviso sotto squalifica e il Giudice Sportivo in prima istanza accoglie il reclamo e ribalta il risultato. Ora la Corte sportiva di appello restituisce la vittoria al Nichelino Hesperia. Di seguito il comunicato integrale con la motivazione.

"La reclamante impugna il provvedimento del G.S. con il quale è stata inflitta al giocatore TULLIO Emanuele la ulteriore squalifica per 1 gara; al dirigente accompagnatore della reclamante, LINCIANO Vincenzo, la inibizione sino al 2.12.2022; alla società ASD NICHELINO HESPERIA la ammenda di euro 150,00 e la perdita della gara con il risultato A.C. CUNEO 1905 OLMO – ASD NICHELINO HESPERIA 3 – 0; tutto ciò per irregolare posizione del giocatore TULLIO Emanuele che avrebbe disputato la gara in questione in costanza di squalifica (subentrato al 37° del secondo tempo).
Letto il ricorso e le controdeduzioni della società A.C. CUNEO OLMO 1905 si ritiene che il ricorso debba essere accolto disponendo l’omologazione del risultato conseguito sul campo. La squalifica era stata comminata al giocatore TULLIO Emanuele in occasione dell’ultimo turno della scorsa stagione 2021/2022 del Torneo UNDER 16 Regionale per recidiva in ammonizione. Nel reclamo si osserva che la prima gara della PRIMA SQUADRA della reclamante (disputante il Campionato di Prima Categoria) è stata disputata in data 11.9.2022 contro la società SAN BERNARDO, gara alla quale non ha partecipato, come da distinta prodotta dalla reclamante, il giocatore TULLIO Emanuele che avrebbe così scontato la squalifica comminatagli nella precedente stagione in quanto titolato a parteciparvi. Osserva inoltre che è prassi invalsa da tempo per precisa scelta della società l’impiego sistematico di “giovani calciatori” nella prima squadra e ancora il fondamento delle proprie osservazioni a precedenti in termini da parte di questa Corte sulla corretta interpretazione della norma di cui all’art. 21 comma 6 CGS ancorché relative a categorie diverse. Occorre ricordare che a norma dell’art.21 comma 6 C.G.S. le squalifiche che non possono essere scontate in tutto o in parte nella stagione in cui sono state comminate devono essere scontate nella stagione successiva. Nel caso in cui, però, il giocatore abbia cambiato società, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore Giovanile la squalifica si sconta per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la PRIMA SQUADRA della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del settore giovanile. Nel caso de quo bisogna quindi intendersi sul concetto di PRIMA SQUADRA della nuova categoria di appartenenza. Sul punto si sono avuti diversi orientamenti giurisprudenziali di merito (GS e CORTI) e di legittimità (Corte Federale), sia in ambito dilettantistico che professionistico, come ampiamente declinato nelle sue controdeduzioni dalla società avversaria. La questione si è manifestata di non semplice risoluzione quando la nuova categoria di appartenenza del giocatore precedentemente squalificato fosse proprio quella in questione (UNDER 17) e il ragazzo avesse titolo per partecipare al campionato della PRIMA SQUADRA della società di appartenenza (nel nostro caso disputante il Campionato di Prima Categoria) oscillando fra interpretazioni che privilegiavano il principio di omogeneità delle gare, agganciato alla categoria alla quale effettivamente appartiene il calciatore in base all’età e interpretazioni che invece valorizzavano il principio di afflittività della sanzione sganciato dalla categoria di appartenenza in base alla età. La giurisprudenza più recente ha privilegiato il primo dei due principi per evitare incertezze interpretative ovvero strumentalizzazioni di comodo e quindi dà rilievo alla categoria di appartenenza come quella in cui si devono scontare le squalifiche che residuano all’esito della precedente stagione disputata in categoria diversa. Si osservi però che le difficoltà interpretative all’esito degli interventi della giurisprudenza di legittimità non possono non essere prese in considerazione nel decidere il caso in questione secondo i principi di equità e giustizia che governano l’attività degli organi giudicanti (art.44 CGS). Si ricordi infatti che sulla base dei principi dell’ordinamento giuridico a cui si è uniformato anche il codice di giustizia sportiva, l’errore di interpretazione della legge diviene scusabile quando è determinato da atti dell’autorità o da orientamenti giurisprudenziali da cui l’agente possa trarre il convincimento della correttezza della propria interpretazione normativa e, di conseguenza, della liceità del proprio comportamento. Pertanto, fermo restando che in base alla norma di cui all’art.21 comma 6 CGS la squalifica cha residua all’esito della precedente stagione si sconta nella prima squadra della nuova categoria di appartenenza da identificarsi nel caso che qui ci occupa con l’UNDER 17, nel nostro caso occorre però chiedersi se l’aver fatto partecipare alla gara il ragazzo TULLIO Emanuele convinti di poterlo fare debba mandare esente da responsabilità la reclamante trattandosi di errore scusabile commesso in buona fede, considerato inoltre che l’impiego del ragazzo in questione è stato limitato agli ultimi 8 minuti della gara a risultato ormai conseguito e quindi privo di alcuna incidenza sul regolare svolgimento della gara, situazione a cui è ancorata, non lo si dimentichi, la sanzione della perdita della gara.
Questa Corte, in conclusione, ritenuta la necessità di dare prevalenza all’aspetto sportivo (come più volte affermato in numerosissime delibere), in ossequio altresì ai principi di equità, giustizia e correttezza sportiva di cui al comma 3 dell’art.4 CGS, preso atto della assoluta irrilevanza dell’impiego del ragazzo ai fini del regolare svolgimento della gara, ritenuto trattarsi di errore scusabile, delibera di accogliere il reclamo.
La Corte Sportiva d'Appello dichiara di accogliere il reclamo e per l'effetto annulla tutte le sanzioni inflitte e dispone l’omologazione del risultato conseguito sul campo
"

UNDER 16 REGIONALI

Respinto il ricorso del Leinì riguardo la gara di sabato 29/10 Cenisia-Leinì. Sulla squadra si abbatte la scure del Giudice Sportivo, che decreta il 3-0 a tavolino in favore dei padroni di casa, un mese di squalifica per il tecnico Costantino Sponzilli, cinque giornate per Thomas Attardo (Espulso per proteste, in occasione dei fatti che hanno portato alla definitiva sospensione della partita accerchia con altri compagni di squadra la direttrice di gara e la spintona, senza provocarne la caduta o altro danno fisico. Sanzione comminata tenendo conto della condotta complessiva del calciatore e di quanto previsto ex art. 36 CGS) e tre per Alfredo Sacchetta (Per condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro e per condotta violenta nei confronti di un avversario. Il Sig. Sacchetta, insieme ad altri compagni di squadra, accerchiava la direttrice di gara per protestare con modi e toni aggressivi; in tale frangente, sferrava un calcio contro un avversario).

"- visto il referto dell'arbitro, dal quale risulta che la partita sia stata sospesa definitivamente al minuto 31 del secondo tempo di gioco, sul risultato momentaneo di 2 a 0 in favore del SSD CENISIA, in ragione della condotta dei tesserati della Società ASD CALCIO LEINI', che hanno accerchiato ed anche spintonato la direttrice di gara, protestando nei suoi confronti con modi e toni aggressivi ed offensivi, creando così una situazione di tensione e timore che non le ha permesso di proseguire con la direzione della gara;
- in particolare, riferisce l'arbitro che la gara è stata caratterizzata da continue proteste della panchina e dei giocatori della Società ospite, che al minuto 31 della ripresa la hanno accerchiata, ed ignorando i suoi richiami hanno reiterato le proteste con toni e modi aggressivi. In detto frangente, il giocatore n. 4 della ASD CALCIO LEINI' Thomas Attardo, già espulso per proteste, l'ha spintonata, ed il giocatore n. 13 della ASD CALCIO LEINI' Alfredo Sacchetta sferrava un calcio ad un avversario. Ed ancora, dopo la definitiva sospensione della partita, l'allenatore di detta compagine Sig. Costantino Sponzilli, anziché riportare l'ordine tra i propri giocatori, inseguiva l'arbitro sino all'uscita dal terreno di gioco, insultandola;
- ritenuto pertanto che l'impossibilità sopravvenuta di regolare svolgimento e conclusione della partita sia da addebitare esclusivamente a responsabilità dei tesserati della società ASD CALCIO LEINI', per la loro condotta irrispettosa, violenta, ingiustificata e minacciosa nei confronti dell'arbitro, e considerato altresì che dal referto della direttrice di gara non risulta alcun intervento dei Dirigenti della Società, volto a riportare la calma tra i propri tesserati;
visto l'art. 10, comma 1, C.G.S. DELIBERA
- di respingere il ricorso della ASD CALCIO LEINI' in quanto infondato, disponendo l'addebito dell'importo del contributo sul conto della Società;
- di assegnare gara persa alla ASD CALCIO LEINI', omologando il seguente risultato: SSD CENISIA - ASD CALCIO LEINI' 3 - 0
".

UNDER 19 PROVINCIALE TORINO

Lunghissima squalifica per il giocatore Younes Sallah, protagonista del gravissimo episodio che ha portato il direttore di gara a sospendere la partita tra GAR Rebaudengo e Calcio Leinì.

"La gara in oggetto, come si è rilevato dalla disamina degli atti ufficiali, non ha avuto un normale svolgimento, essendo stata sospesa al 51° minuto del secondo tempo dall'arbitro, sul risultato momentaneo di 0 a 1, in ragione della condotta violenta del giocatore SALLAH YOUNES della Società G.A.R. Rebaudengo. Quest’ultimo a seguito di un provvedimento di ammonizione iniziava a protestare vivacemente contro il direttore costringendolo a notificargli un provvedimento di espulsione. A questo punto il giocatore si gira verso l'arbitro e lo colpisce con una testata al volto sotto l'occhio, (successivamente recatosi al pronto soccorso gli viene diagnosticata una prognosi di gg.3), facendolo cadere a terra, il giocatore tenta di colpirlo ancora, non riuscendovi per il pronto intervento di alcuni compagni. Una volta rialzatosi, l'arbitro ritiene di non poter proseguire la gara, quindi, decreta la fine dell'incontro.
Intanto il giocatore SALLAH YOUNES nella furia di picchiare, inizia un battibecco con il giocatore CHEICKHOUNA SECK della medesima società, subito sedato dall'intervento degli altri compagni. Nel frattempo, approfittando del parapiglia, uno spettatore entrava sul terreno di gioco e iniziava anche lui un accenno di rissa con il suddetto giocatore, subito sedata dai compagni che finalmente riuscivano a portarlo nello spogliatoio.
Ritenuto pertanto che l'impossibilità sopravvenuta di regolare svolgimento e conclusione della partita sia da addebitare esclusivamente a responsabilità del tesserato della Società GAR REBAUDENGO, per la sua condotta violenta ed ingiustificata nei confronti del direttore di gara; visto l'art. 10, comma 1, C.G.S. si delibera:
- di assegnare gara persa alla Società ASD G.A.R. REBAUDENGO, con il risultato: ASD G.A.R. REBAUDENGO - ASD CALCIO LEINI 0-3
- di squalificare fino al 31/12/2025 Il giocatore SALLAH YOUNES Per condotta violenta nei confronti del direttore di gara, condotta che ha causato lesioni personali accertate con referto del Pronto Soccorso e per aver provocato delle risse; La sanzione è comminata ai sensi dell'art. 35, comma 4, C.G.S., e deve essere considerata ai fini della applicazione delle sanzioni amministrative a carico della Società, deliberate con C.U. FIGC n. 104/A/2014 proprio per contrastare gli episodi di violenza ai danni degli ufficiali di gara.
- di squalificare per due gare il giocatore CHEICKHOUNA SECK per aver partecipato ad una rissa;
- di infliggere una ammenda di Euro 100,00 alla società G.A.R. Rebaudengo per aver permesso l'accesso sul terreno di gioco a persone estranee che partecipavano alla rissa
".

Ultima modifica il Lunedì, 07 Novembre 2022 09:23

Registrati o fai l'accesso e commenta