Venerdì, 24 Ottobre 2025
Venerdì, 24 Ottobre 2025 16:11

Giudice sportivo - Accolto il ricorso della Novese in U17, respinto quello del Vanchiglia in U15 In evidenza

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GIUDICE SPORTIVO - Giornata relativamente tranquilla per il giudice sportivo, chiamato a dirimere alcune situazioni nei campionati regionali. Nei provinciali di Pinerolo brutto episodio in U15, con due lunghe squalifiche per insulti a sfondo razziale.
 


UNDER 18

Castellazzo-Real Orione non si è disputata per la mancata presenza della squadra ospite, che riceve quindi 3-0 a tavolino e -1 in classifica, oltre all'ammenda pecuniaria come prima rinuncia.

UNDER 17

Novese-Casale, gara terminata sull'1-1, viene omologata con il 3-0 in favore dei padroni di casa, accolto quindi il reclamo della Novese, che lamentava la presenza in campo negli avversari di Simone Bertelli, che era però in costanza di squalifica. "...esaminati il referto di gara, nonché la distinta giocatori della ACCADEMIA CASALE A R.L. per la gara in oggetto: dai suddetti documenti non appare chiara la presenza in campo del giocatore perché, se da un lato nella distinta era indicato con il numero 9, dall'altro lato il numero 9 è stato in realtà indossato dal calciatore CASUBOLO Filippo, che risulta ammonito al minuto 24 del primo tempo; ad ogni modo si può presumere l'impiego in campo del calciatore Simone Bertelli in assenza di diverse indicazioni da parte della società convenuta, che avrebbe avuto tutto l'interesse nel dimostrare la mancata partecipazione dell'atleta alla gara". Per completezza, il ragazzo squalificato era in distinta e titolare, ma con il numero 8 sulle spalle.

UNDER 16

Nessuna infrazione di rilievo tra i 2010, ma c'è il preannuncio di reclamo da parte dello Spazio Talent Soccer in relazione all'incontro disputato con la Mappanese.

UNDER 15

Il caso più spinoso arriva in Under 15, con il reclamo del Vanchiglia in merito alla partita con la Rivarolese, terminata sull'1-1. Nel dettaglio la squadra ospite "...lamenta l'irregolarità della partita "considerato che non è stata diretta dall'arbitro designato Aurora Scirè della sezione di Chivasso, bensì da un tutor, il quale più volte ha interrotto il gioco, correggendo e stravolgendo le decisioni precedentemente assunte dall'arbitro, contravvenendo così ad uno dei principi su cui si basa il regolamento del gioco del calcio e nella fattispecie la regola numero 5", e chiede quindi la ripetizione della partita.

Il GS ha respinto però il reclamo "in quanto le affermazioni relative all'ingerenza del tutor sulle decisioni arbitrali sono infondate e non corrispondenti alla realtà dei fatti". Riportiamo per intero le motivazioni: "anche gli arbitri, come i calciatori, gli allenatori, i dirigenti e ancorché i giudici sportivi, hanno tutti una fase di avvio della carriera dove possono essere aiutati nella loro attività; - il "tutor arbitro" dell'AIA è una figura dedicata a supportare e formare i nuovi arbitri nelle loro prime gare dopo il corso: il suo compito è guidare i giovani arbitri, offrendo supporto psicologico, aiutandoli a gestire le emozioni, fornendo consigli pratici per migliorare la tecnica e spronandoli; - il reclamo va in ogni caso respinto: sotto il profilo probatorio, infatti, dal referto arbitrale nulla fa emergere una sorta di subalternità del direttore di gara al proprio tutor o altri terzi; anzi, la direttrice di gara, interpellata in merito, faceva pervenire una nota con la quale evidenziava di aver assunto in piena autonomia ogni sua valutazione; - la reclamante poi, al di là delle petizioni di principio smentite dalla società convenuta, si limita a produrre un video che, in ogni caso, non è un mezzo di prova ammissibile, anche per come è stato presentato in giudizio".

In chiusura poi il comunicato riporta peraltro come "...il reclamo stesso sarebbe comunque inammissibile per il mancato regolare versamento della prescritta tassa di ricorso (difettando anche una delle tante formule oggi in voga, che "salvano" il reclamo dalla pronuncia di inammissibilità)".

PINEROLO UNDER 15

Al termine dell'incontro Pancaliericastagnole-Roletto Val Noce, terminato 3-1 in favore degli ospiti, si accende un parapiglia collettivo tra le due squadre. Il GS commina una pesantissima sanzione (10 gare a testa) a due giocatori, uno per squadra, entrambi per "...insulti a un giocatore della squadra avversaria con termini discriminatori a sfondo razziale (sanzione comminata ai sensi dell'art.28 CGS)". 

Ultima modifica il Venerdì, 24 Ottobre 2025 16:54

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