Giovedì, 06 Novembre 2025
Giovedì, 06 Novembre 2025 16:39

Giudice sportivo - Un altro weekend edificante con episodi vergognosi in U18 e U14 In evidenza

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GIUDICE SPORTIVO - Ennesimo weekend incommentabile sui campi da calcio. Lasciamo parlare i comunicati perché ogni commento risulta superfluo.
 


UNDER 18

7ª GIORNATA


Ancora l'Under 18 protagonista, questa volta durante la gara Cassine-Valenzana Mado, sospesa dal direttore di gara sul risultato di 2-3 al 40' del secondo tempo. A seguito di un'espulsione comminata a un giocatore di casa questi spintonava l'arbitro minacciandolo di morte, portandolo alla decisione di sospendere l'incontro, nonché a chiamare i carabinieri e recarsi poi al pronto soccorso con i genitori. Il GS rileva: "Dal referto arbitrale emerge come la partita sia stata sospesa in ragione del gravissimo intervento di un calciatore del CASSINE che, per ben due volte ha spinto l'arbitro e lo ha minacciato di morte. Al di là della circostanza di avere o non avere subito lesioni (circostanza che attiene la squalifica del calciatore), si tratta di un fatto gravissimo che certamente ha turbato la tranquillità e la serenità del direttore di gara, non più in grado di poter continuare a gestire l'incontro, seppur per pochi minuti. Non si può oggettivamente pretendere un diverso comportamento da parte di un giovane ragazzo che viene catapultato in una situazione di violenza a seguito di una decisione presa sul campo. Dai fatti come descritti, emerge la responsabilità diretta del giocatore del CASSINE che indirizza in via diretta, con un suo comportamento violento, l'andamento dell'incontro, con le conseguenze di cui all'art. 10 CGS". Comminata quindi la perdita della gara al Cassine per 3-0, sottolineando però il corretto comportamento della società, che tramite il suo allenatore si è recata nello spogliatoio a sincerarsi delle condizioni del direttore di gara e a porgere le scuse per l'accaduto. 

Due anni di squalifica al giocatore Soufian Fahoul (fino al 4/11/2027): "Il giocatore, dopo essere stato espulso per condotta violenta, per ben due volte spingeva violentemente il direttore di gara, minacciandolo di morte: si tratta più atti intenzionali diretti a produrre una lesione personale e che si concretizzano in azioni impetuose ed incontrollate, connotata da una volontaria aggressività, durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara, come descritto dall'art. 35 CGS. Non si ravvisano attenuanti che possano in qualche modo mitigare la pena. Le sanzioni inflitte dovranno essere considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico della società, come deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare gli episodi di violenza".

3ª GIORNATA

Sempre nel girone B arriva l'intervento della Corte sportiva di appello, in merito agli eventi accaduti nella terza giornata nell'incontro Rapid Torino-San Giorgio Torino, gara omologata assegnando il 3-0 a tavolino a entrambe le squadre perché sospesa dal direttore di gara per tafferugli sugli spalti (come riportato dal suo referto). Il San Giorgio ha presentato reclamo, sostenendo "...che mai vi è stato un contatto fisico tra i sostenitori quanto piuttosto l’unico episodio degno di nota è stato -un accesso scambio verbale-, e che la situazione non è mai degenerata in atti di violenza; sul comportamento dei giocatori e dei dirigenti la Società smentisce con fermezza qualsiasi avvicinamento dei giocatori del San Giorgio alle tribune, tanto che non è stato necessario far intervenire i propri dirigenti e allenatori; sulle sanzioni individuali e collettive la Società reclamante ribadisce che nessun calciatore della propria squadra è stato sanzionato, contrariamente alla squadra avversaria". 

La Corte ha accolto totalmente il ricorso del San Giorgio Torino, ritenendo come, nonostante una certa tensione sugli spalti, non vi sia stato scontro fisico tra tifoserie e non vi siano elementi per imputare alcunché ai tifosi ospiti, escludendo quindi la responsabilità oggettiva da parte della società. I cui giocatori viene oltretutto riconosciuto non abbiano in alcun modo alimentato la tensione. A differenza di quanto rilevato tra le fila del Rapid Torino, in cui viene sottolineato il comportamento di uno dei giocatori, che ha costretto allenatore e capitano a intervenire per riportare la calma. 
"Nel caso di specie, inoltre, il direttore di gara non ha identificato alcun tesserato della società ospite (SAN GIORGIO) quale autore di comportamenti irregolari, né ha segnalato con certezza delle violazioni riconducibili alla sua tifoseria. Pertanto, si ritiene che la perdita della gara inflitta anche alla A.S.D. San Giorgio Torino risulta ingiustificata e contraria ai principi di equità e proporzionalità delle sanzioni sanciti dal C.G.S".
Viene dunque omologato il risultato sul campo di 5-2 in favore del San Giorgio Torino, nonché cancellata l'ammenda pecuniaria a carico della società.

UNDER 14

Episodio gravissimo sul finire di Sparta Novara-Suno, partita sospesa al 40' del secondo tempo sul 2-1 per gli ospiti. Secondo quanto riportato dal direttore di gara: "...l'assistente di parte della Società ospitante, dopo alcune lamentele, dava il là ad una serie di insulti nei confronti dell'arbitro; dopo il provvedimento di espulsione si avvicinava al direttore di gara e lo colpiva con una testata alla fronte. [...]. L'assistente proseguiva la ridda di insulti e si rifiutava dapprima di consegnare le chiavi dello spogliatoio, per poi darle, convinto dai propri dirigenti. Recatosi quindi negli spogliatoi, l'arbitro veniva raggiunto dell'assistente di parte che dapprima porgeva le sue scuse per poi negare l'accaduto".
Il comunicato poi prosegue: "Lasciato l'impianto, l'arbitro veniva condotto al pronto soccorso di Novara, per essere dimesso poco dopo con la seguente prognosi "contusione della faccia, del cuoio capelluto e del collo" (prognosi gg. 3). Dal referto arbitrale emerge come la partita sia stata sospesa in ragione del gravissimo intervento dell'assistente di parte che, in una gara di ragazzini under 14, non ha trovato nulla di meglio da fare che colpire violentemente l'arbitro con una testata alla fronte. [...]. Non si può oggettivamente pretendere un diverso comportamento da parte di un giovane ragazzo che viene catapultato in una situazione di violenza commessa di un adulto a seguito di una decisione presa sul campo".

Come conseguenza viene omologato il risultato di 3-0 a favore degli ospiti, nonché la squalifica fino al 31/12/2029 di Salah Eddine Qotobi con le seguenti motivazioni: "Per condotta violenta che ha provocato durante la gara una lesione personale nei confronti dell'ufficiale di gara, attestata con referto sanitario medico (cfr. artt. 2 c. 2, 35 c. 5 CGS). Il sig. Qotbi colpiva con una testata al volto il direttore di gara, determinando così la sospensione della partita, provocando allo stesso lesioni personali con prognosi di giorni tre, per "contusione della faccia, del cuoio capelluto e del collo". Oltre alle lesioni, l'assistente teneva una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti del direttore di gara, che veniva reiterata all'interno dello spogliatoio allorché lo stesso si presentava per presentare le scuse, che appaiono francamente non spontanee e sincere. In aderenza a quanto stabilito dalla suprema giurisprudenza sportiva, in un caso per molti versi analogo, "tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità in quanto ledono il bene giuridico fondamentale dell'incolumità dell'arbitro; tanto più allorché essi sono tenuti da dirigenti della società che, per il ruolo rivestito, devono tenere una condotta rigorosamente ispirata ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, anche come modello di comportamento per i calciatori della squadra ( ) anche a tutela della credibilità e della (stessa) tenuta del sistema, che ha il preciso dovere di tutelare al massimo i direttori di gara. Tale esigenza appare ancora più intensa nelle gare dilettantistiche, ove alle società e ai loro dirigenti vengono demandati anche compiti e funzioni di collaborazione per assicurare la regolarità dello svolgimento della partita" (cfr. Decisione C.F.A. - Sezioni Unite, pubblicata sul CU n. 0052/CFA del 31 Dicembre 2021). Non si ravvisano elementi a favore del soggetto colpito con la sanzione tali da prendere in considerazione la mitigazione della pena, di poco superiore al già severo limite minimo edittale in considerazione della circostanza che concorrono anche gravi insulti alla persona dell'arbitro e in ragione del comportamento tenuto nel post gara, laddove lo stesso assistente ha riferito al direttore di gara che, sostanzialmente, gli era ancora andata bene poiché si era trattenuto. Infine va tenuto in debito conto che la partita era stata sostanzialmente corretta, tanto da ritenere che non vi fosse alcuna valida ragione anche solo per una vibrante protesta da parte di un soggetto che aveva la funzione di assistente arbitrale. Le sanzioni inflitte dovranno essere considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico della società, come deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare gli episodi di violenza".

PROVINCIALI

Un solo caso nei referti dei provinciali. Ad Alessandria in U16, in riferimento alla partita della 5ª giornata tra Fortitudo e Monferrato terminata sul 2-5, il GS omologa il 3-0 a favore dei padroni di casa, in quanto il Monferrato ha schierato un giocatore posto sotto squalifica. 

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