Venerdì, 14 Novembre 2025
Giovedì, 13 Novembre 2025 17:34

Giudice Sportivo - Under 17 protagonista con la sentenza per la rissa in Alpignano-Borgaro Nobis e il ricorso del Pozzomaina accolto

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UNDER 17 - Solo due le sentenze di rilievo emesse dal Giudice Sportivo questa settimana. Relativamente alla 9ª giornata giornata prevedibile sentenza riguardo ai fatti di Alpignano-Borgaro Nobis. Riguardo all'8ª giornata da rigiocare Pozzomaina-Chieri.


Lo scorso turno il direttore di gara ha sospeso l'incontro tra Alpignano e Borgaro Nobis al 28' del secondo tempo, quando dopo un fallo compiuto da un giocatore ospite si è scatenato un parapiglia, che ha portato l'arbitro a optare per la sospensione della gara. Il GS rileva che "...appare chiaro come sia impossibile stabilire la maggiore o minore responsabilità dei giocatori di una squadra rispetto all'altra nella causazione degli eventi: si è partiti da tre giocatori del BORGARO NOBIS 1965 e due dell'ALPIGNANO, per poi giungere a tre espulsi per l'ALPIGNANO e due del BORGARO NOBIS 1965, con altri (quantomeno) 5/6 giocatori delle due squadre ulteriormente coinvolti". Per questo motivo assegtna gara persa a entrambe le compagini per 3-0, con ammenda di 100 euro a entrambe, nonché tre giornate di squalifica a quattro dei protagonisti della rissa. Sottolineato però il comportamento di dirigenti e tacnici delle due squadre che "...si sono prodigati per la cessazione dei comportamenti violenti in campo", portando a sanzioni meno pesanti.

In riferimento alla gara disputata il 2 novembre invece (Pozzomaina-Chieri 1-3) viene accolto il ricorso dei padroni di casa, che lamentano l'errore tecnico del direttore di gara. Il fatto avviene nel primo tempo quando l'arbitro, convinto i parziali durassero 40 minuti, manda le squadre al riposo al 44' e 30" dopo aver concesso 4 minuti di recupero. Avvedutosi dell'errore durante l'intervallo nella ripresa l'incontro si svolge normalmente, chiudendosi al 48'. L'articolo 7 del Regolamento gioco del calcio stabilisce che "Una gara è composta da due periodi di gioco di 45 minuti ciascuno" e che l'ultimo parte punto 3 dello stesso articolo prescrive come "L'arbitro non deve compensare un errore di cronometraggio occorso nel primo periodo di gioco, aumentando o riducendo la durata del secondo periodo di gioco". Per dirimere la situazione si è valutato se l'errore abbia influenzato il regolare svolgimento della gara, fatto riconosciuto dal GS in quanto avvenuto nel primo tempo sul risultato di 1-1 e "...5 minuti effettivi di gioco in più avrebbero in ipotesi consentito al POZZOMAINA di portarsi in vantaggio, con ciò indirizzando in maniera favorevole il successivo secondo tempo". Viene quindi riconosciuto l'errore tecnico, disponendo così la ripetizione della gara.

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