Venerdì, 15 Novembre 2024
Venerdì, 17 Marzo 2023 12:38

Giudice Sportivo - Il Ciriè non ci sta, pronto il ricorso dopo la squalifica di un anno comminata al presidente Savant

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Il presidente del Ciriè Riccardo Savant con Raffaele Balluardo Il presidente del Ciriè Riccardo Savant con Raffaele Balluardo

GIUDICE SPORTIVO - Caso in U15 Regionale, dove dopo la partita con il Lucento il direttore di gara, sostenendo di essere stato minacciato e avvicinato in maniera aggressiva dal presidente del Ciriè Savant, ha portato il Giudice Sportivo a irrogare la pesante squalifica. Di seguito il comunicato ufficiale e la risposta della società. Un altro caso difficile su cui il GS sarà chiamato a rispondere, all'indomani del fattaccio in U16 Regionale che ha visto protagoniste Pro Eureka e Juventus Domo, punite oltre modo e giustamente scagionate dalla Corte Sportiva di appello. A seguire il comunicato integrale.
 


Il comunicato riguardante la squalifica in Ciriè-Lucento

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 16/ 3/2024
SAVANT LEVET RICCARDO (CIRIE CALCIO 1946)


Per condotta violenta nei confronti del direttore di gara ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 3, CGS. Identificatosi quale Presidente della Società, dapprima durante il secondo tempo in più occasioni minacciava il direttore di gara. Non pago, lo stesso, a fine gara reiterava le minacce mostrando all'arbitro il pugno chiuso, subito dopo si metteva testa a testa con lo stesso prendendolo per la giacchetta, strattonandolo e spingendolo. L'azione del dirigente non può che essere giudicata come atto intenzionale, connotato da volontaria aggressività diretto a produrre una lesione personale, tanto che la condotta dell'aggressore si protraeva fino a che non veniva allontanato dall'allenatore e da un calciatore della propria squadra. Le successive scuse consentono di contenere la squalifica al minimo edittale.
La sanzione irrogata andrà altresì considerata ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Comunicato 104/A del Consiglio Federale FIGC del 17/12/2014 e successive, come previsto dall'art. 35 c.7 CGS.

Il comunicato di risposta del Ciriè

"In merito alla sanzione disciplinare comminatami con C.U. 78 del 16/03/2023 ove si evince la dinamica dei fatti, non è possibile da parte mia né confutarla o tanto meno avvallarla, in quanto IO Presidente del Cirie Calcio 1946 non ero fisicamente presente all’interno dell’area tecnica così come in nessuna distinta e non ho mai avuto il piacere di incontrare il Direttore di gara.
Mi dispiace dell’accaduto, provvederò  con il contributo di tutti i nostri dirigenti a impedire l’accesso di soggetti estranei al termine delle gare.
Diffido chiunque a collocarmi in luoghi in cui non ero presente in data 12/03/2023 e citarmi in azioni da me non compiute riservandomi eventuali tutele legali.
Alla luce di quanto sopra confido che tale squalifica venga stralciata, credendo fortemente nella giustizia sportiva".

Il presidente Riccardo Savant poi sottolinea:
"Ero a seguire l'incontro, ma non sono entrato nell'area tecnica, non avendone il diritto non essendo mai in distinta. Mi prendo le mia responsabilità per le parole che ho proferito verso il direttore di gara in un momento di nervosismo, ma non ho mai alzato le mani verso nessuno, non essendo oltretutto entrato assolutamente in contatto con lui".

Come detto un episodio controverso che fa il paio con ciò che è avvenuto in Juventus Domo-Pro Eureka di U16, con pesanti squalifiche all'indirizzo di giocatori di entrambe le squadre e a dirigente e allenatore della Pro Eureka sensibilmente ridotte, dopo valutazione della Corte Sportiva di appello riguardo i reclami delle due società. Ad aiutare in questo caso anche un video che chiarisce i fatti accaduti nel fine gara.

"Con due distinti reclami, la società Juventus Domo richiede una revisione delle sanzioni comminate dal giudice sportivo ai propri giocatori Pratini Marco e Di Lonardo Diego, contestando le risultanze del rapporto arbitrale. Afferma la società ricorrente che i propri tesserati si erano limitati a difendersi dalle aggressioni dei giocatori della squadra avversaria ed in occasione dell’asserita rissa scoppiata al termina della gara avevano unicamente cercato di raggiugere gli spogliatoi tentando di evitare di ricevere spintoni e manate. Anche la società Pro Eureka ha reclamato ritenendo i provvedimenti disciplinari sproporzionati rispetto all’accaduto, contestando le risultanze del rapporto arbitrale e richiedendo ammettersi alcune deposizioni testimoniali offerte a sostegno delle proprie argomentazioni; relativamente al sig. Ungaro ed al sig. Isaia, adduceva che gli stessi non entravano in campo correndo insieme, ma si avvicinavano al direttore di gara camminando e rimanendo da soli, presumibilmente allontanando i propri giocatori senza in alcun modo aizzarli ed anzi contribuendo a smorzare i toni, senza compiere alcun gesto violento nei riguardi dell’arbitro. Con riferimento ai giocatori squalificati, la ricorrente affermava che agli stessi potevano essere addebitati unicamente degli assembramenti e qualche spinta, ma non certo il fatto di avere dato corso ad una rissa; con particolare riferimento al giocatore sig. Lamanna, la ricorrente adduceva che il 73 comportamento non corretto del medesimo era stato determinato da un precedente comportamento violento del giocatore avversario. Con riferimento infine all’entità dell’ammenda comminata, la Pro Eureka ne richiedeva una riduzione in considerazione del fatto che la stessa ha recentemente ricevuto dei premi disciplina per il comportamento delle proprie squadre.
Risulta allegato dai ricorrenti un filmato riportante quanto accaduto al termine dell’incontro.
Questa Corte Sportiva d’Appello, letti i ricorsi, dei quali per ragioni di economia di giudizio viene disposta la riunione, esaminata la documentazione ufficiale di gara, rilevato che la società Pro Eureka, che aveva chiesto di essere sentita, non è comparsa sebbene ritualmente convocata, presa visione del filmato allegato dalle ricorrenti e riportante i fatti avvenuti al termine dell’incontro e precisato che non si ritengono ammissibili le deposizioni testimoniali, esprime le seguenti considerazioni.
Dall’esame del filmato allegato dalle ricorrenti, si evince che al termine dell’incontro si è effettivamente verificato un parapiglia che ha visto coinvolti i giocatori di entrambe le quadre, i quali si spintonavano vicendevolmente, ma non pare che tale situazione fosse sfociata in una vera e propria rissa, non risultando commessi da parte di nessun giocatore gesti violenti quali pugni e/o calci ed essendosi la situazione risolta in tempi relativamente brevi con il rientro delle due quadre negli spogliatoi.
Anche il direttore di gara, nel supplemento di rapporto, ha precisato che il dirigente e l’allenatore della PRO EUREKA si erano avvicinati a lui camminando e non correndo e che il primo non aveva compiuto gesti violenti nei suoi confronti, limitandosi ad appoggiare le mani sulle sue spalle; l’arbitro ha altresì chiarito che il termine “rissa” era stato usato impropriamente, essendosi verificati soltanto una serie di capannelli tra i giocatori delle due squadre, che si erano spintonati e trattenuti vicendevolmente per le magliette.
Se è così, la reale situazione risulta quindi nel complesso decisamente ridimensionata rispetto a quanto era stato descritto dal giudice sportivo e posto a base dei provvedimenti disciplinari emessi nell’immediatezza e senza supplementi di istruttoria; tenuto anche conto della giovane età dei giocatori coinvolti nei disordini verificatisi in occasione della gara, ad avviso di questa Corte Sportiva d’Appello tutte le sanzioni in questa sede impugnate devono essere ricondotte ad equità e meritano una congrua riduzione.
Per tali motivi la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, in accoglimento dei reclami, così provvede:

RIDUCE
Al 31.3.2023 l’inibizione comminata al dirigente della A.S.D. Pro Eureka sig. Ungaro Giovanni

RIDUCE
Al 31.3.2023 la squalifica comminata all’ allenatore della A.S.D. Pro Eureka sig. Isaia Fabio

RIDUCE
A tre giornate la squalifica comminata ai giocatori della A.S.D. Pro Eureka sigg.ri Grosu Samuel Emanuel, Costa Luca e Lamanna Gabriele ed ai giocatori della U.S.D. Juventus Domo sigg.ri Pratini Marco e Di Lonardo Diego

RIDUCE
Ad € 150,00 l’ammenda comminata alla società A.S.D. Pro Eureka. Nulla si dispone in merito alla tassa di reclamo.

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