GIUDICE SPORTIVO - L’arbitro aveva fischiato la fine del primo tempo dopo 40 minuti (da regolamento sono 45) della partita che era finita 2-2
È da rigiocare Renate-Alessandria, gara valida per la decima giornata del campionato Under 17 serie C e terminata con il pareggio per 2-2. Questa la decisione del Giudice sportivo, che ha accolto il reclamo presentato dal Renate per errore tecnico dell’arbitro, che ha fischiato la fine del primo tempo dopo 40 minuti, mentre da regolamento sono 45.
Ecco il testo pubblicato sull’ultimo Comunicato Ufficiale:
“Con preannuncio di reclamo del 02/12/2019, cui ha fatto seguito rituale reclamo trasmesso in data 04/12/2019, la società Renate ha chiesto la ripetizione della gara in oggetto, deducendo che il Direttore di gara è incorso in due errori tecnici e segnatamente:
a) il primo tempo della gara è stato giocato per 40 minuti anziché per 45 minuti, come previsto dal Comunico Ufficiale n° 21/Campionati Giovanili del 28/08/2019;
b) al 39° del primo tempo il Direttore di gara non ha sanzionato con l’espulsione diretta, come previsto dalla regola 12 del giuoco del calcio, un giocatore dell’Alessandria che avrebbe volontariamente fermato in tuffo con la mano, sulla linea di porta, un pallone destinato diversamente in rete.
Secondo la reclamante, la mancata espulsione sarebbe stata giustificata dal Direttore di gara con la mancata individuazione del responsabile del fallo di mano, circostanza, questa, che avrebbe dovuto invece indurre il Direttore di gara a ‘coordinarsi’ con il capitano della squadra al fine di individuare il giocatore che avrebbe commesso l’infrazione.
Esaminato il referto della gara, sentito l’Arbitro e preso atto che la società Alessandria non ha fatto pervenire controdeduzione nel termine previsto dal Codice di Giustizia Sportiva, si osserva che il reclamo è fondato per quanto di ragione.
Con riferimento alla prima ragione di doglianza, emerge chiaramente dalla lettura del referto arbitrale che la durata del primo tempo della gara è stata di 40 minuti anziché di 45 minuti, come previsto dal Comunico Ufficiale n° 21/Campionati Giovanili del 28/08/2019. Tale circostanza ha influito sul regolare svolgimento della gara, ai sensi dell’art. 10 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, essendo stata illegittimamente ridotta la complessiva durata dell’incontro. Pertanto, la gara deve essere dichiarata irregolare e deve esserne disposta la ripetizione ai sensi dell’art. 10, comma 5, lett. c).
Quanto alla seconda ragione di doglianza, la decisione circa l’espulsione di un giocatore sfugge al sindacato del Giudice Sportivo, trattandosi di fatto che investe una decisione di natura disciplinare adottata in campo dall’Arbitro (art. 65, comma 1, lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva). Pertanto, tale motivo di reclamo deve essere dichiarato inammissibile.
Visto l’art. 10, comma 5, lett. c), dichiara l’irregolarità della gara Renate-Alessandria del 01/12/2019, valida per la 10a giornata di andata del Campionato Nazionale Under 17 Serie C, e ne dispone la ripetizione. Dispone non addebitarsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. Manda all’Ufficio Attività Agonistica del Settore Giovanile e Scolastico per i consequenziali adempimenti”.