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Giovedì, 14 Ottobre 2021 19:01

Regionali / Giudice sportivo - Cala la scure della giustizia sportiva dopo l'indegna rissa tra Settimo e VDA Charvensod in Under 19

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GIUDICE SPORTIVO - In Under 19 sconfitta a tavolino per Settimo e VDA Charvensod e pesanti squalifiche per entrambe le società dopo la mega rissa scoppiata in campo, che ha costretto il direttore di gara a sospendere l'incontro valido per la 4^ giornata di campionato intorno al 27' del primo tempo. Sempre in Under 19 ribaltato lo 0-3 di CNH Industrial Calcio-Volpiano, con i padroni di casa che conquistano così i loro primi punti. Infine in Under 18 accolto il ricorso della Strambinese riguardante la sfida alla 2^ giornata e vittoria quindi a tavolino con il Lucento. 3-0 assegnato d'ufficio anche al Gattinara, dopo che la Polisportiva San Giacomo non si è presentata all'incontro valido per la 3^ giornata. Di seguito i comunicati ufficiali.
 


UNDER 19

Gara CALCIO SETTIMO - V.D.A. CHARVENSOD

Dall'analisi del referto arbitrale è risultato che la gara ASD CALCIO SETTIMO - ASD VDA CHARVENSOD disputata in data 09/10/2021 alle ore 15.00 non ha avuto un regolare epilogo, essendo stata sospesa anzitempo dall'arbitro, al minuto 29 del primo tempo, in ragione del comportamento gravemente antisportivo e violento da parte dei tesserati di entrambe le società sportive, i quali davano origine a una rissa sul terreno di gioco; in particolare al minuto 23 del primo tempo il giocatore n. 9 della soc. ASD CALCIO SETTIMO, MARTONE CHRISTIAN, colpiva con un violento pugno al volto il capitano della squadra avversaria, il quale veniva successivamente trasportato in ambulanza al più vicino ospedale; allo stesso minuto, anche il giocatore n. 2 della società di casa, URSILLO ANDREA, veniva allo scontro fisico con un avversario e il giocatore n.11 della soc. ASD VDA CHARVENSOD, MARUCA ALESSIO, colpiva un avversario con un calcio alla schiena, mentre questi era a terra; al minuto 27 del primo tempo il giocatore n. 10 della soc. ASD VDA CHARVENSOD, CAMPAGNOLO MARCO, precedentemente espulso, tentava di colpire con un calcio al volto un altro giocatore; ne seguiva una rissa con pugni e tafferugli in varie zone del campo, che coinvolgeva non solo i giocatori di entrambe le squadre, ma anche l'allenatore della soc. ASD VDA CHARVENSOD, FARINELLA GIUSEPPE, il quale inveiva nei confronti della squadra di casa e del loro capitano; venivano identificati altresì, quali partecipanti alla rissa, i seguenti giocatori della soc. ASD VDA CHARVENSOD: BIANQUIN DAVIDE, CIAVORELLA FABIO e SIRIANNI MICHAEL; in ragione di tale comportamento il direttore di gara, stante la situazione di forte tensione, non ritenendo di poter proseguire nella direzione della gara, interrompeva la competizione e si dirigeva nel proprio spogliatoio.
Ciò premesso, appare evidente la responsabilità oggettiva di entrambe le Società per il comportamento violento e gravemente contrario ai principi di correttezza messo in atto dai propri tesserati, giocatori e allenatori.
Pertanto,

SI DELIBERA

- di comminare la sanzione della perdita della gara nei confronti di entrambe le società sportive, con il risultato 0 - 3;
- di infliggere l'ammenda dell'importo di Euro 200,00 a carico di ciascuna delle società ASD CALCIO SETTIMO e ASD VDA CHARVENSOD;
- di squalificare fino al 12/11/2021 l'allenatore della soc. CHARVENSOD, FARINELLA GIUSEPPE, per abbandono dell'area tecnica e partecipazione alla rissa, fomentando i propri giocatori;
- di squalificare fino al 07/01/2022, il giocatore dell'ASD CALCIO SETTIMO, MARTONE CHRISTIAN, per aver colpito un giocatore avversario con un violento pugno al volto, costringendolo al trasporto in ambulanza in ospedale;
- di squalificare fino al 07/01/2022 per condotta violenta, consistente nell'aver partecipato attivamente alla rissa i seguenti giocatori: URSILLO ANDREA dell'ASD CALCIO SETTIMO, MARUCA ALESSIO dell'ASD VDA CHARVENSOD, CAMPAGNOLO MARCO dell'ASD VDA CHARVENSOD, BIANQUIN DAVIDE dell'ASD VDA CHARVENSOD, CIAVORELLA FABIO dell'ASD VDACHARVENSOD e SIRIANNI MICHAEL dell'ASD VDA CHARVENSOD;
- negli appositi paragrafi si riportano i provvedimenti assunti per quanto in atti.

Gara CNH INDUSTRIAL CALCIO – VOLPIANO

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- a seguito della disamina degli atti relativi alla gara CNH INDUSTRIAL CALCIO - VOLPIANO, Campionato regionale Under 19, girone B, del 09/10/2021, nei quali era presente un provvedimento disciplinare nei confronti del giocatore n. 16 della Società VOLPIANO, Sig. Mattia MANISERA,
- riscontrando, a seguito di controllo degli atti di gara, del sistema informatico nonché delle successive verifiche presso l'Ufficio tesseramenti del Comitato Regionale, che veniva impiegato il suddetto giocatore, non regolarmente tesserato per la predetta Società sportiva, in forza dell'art. 10 comma 1 del CGS,

DELIBERA

- di assegnare gara persa alla Società VOLPIANO omologando il seguente risultato: CNH INDUSTRIAL CALCIO - VOLPIANO 3 - 0;
- di comminare l'ammenda alla Società VOLPIANO di Euro 150,00;
- di inibire fino al 10/12/2021 il dirigente responsabile Sig. Mario NOTA che ha sottoscritto la distinta di gara;
- di squalificare il giocatore Sig. Mattia MANISERA per 1 giornata effettiva, da scontare dopo l'eventuale perfezionamento del tesseramento;
- negli appositi paragrafi si riportano i provvedimenti assunti per quanto in atti.

UNDER 18

Gara LUCENTO - STRAMBINESE 1924 (2/10/2021)

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- a scioglimento della riserva assunta sul C.U. 27 del 7/10/2021, visto il ricorso presentato dalla società ACD STRAMBINESE 1924 avverso la gara disputata in data 02/10/2021 contro la società ACD LUCENTO valida per il Campionato Allievi Under 18 Girone A, ricorso ritualmente depositato presso la segreteria del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta a mezzo PEC in data 03/10/2020, nonché comunicato alla squadra avversaria a mezzo PEC in data 03/10/2021 e preceduto dal prescritto preannuncio, anch'esso depositato presso i predetti Uffici a mezzo PEC in data 2/10/2021 e trasmesso alla controparte sempre a mezzo PEC in pari data;
- considerato che la reclamante si duole del fatto che la squadra avversaria ACD LUCENTO abbia schierato in campo, sin dall'inizio della gara, il calciatore n. 2 Kolomiyets Anzhelo, nato nel 2006, e ben 7 giocatori nati nel 2005, ovverosia i Sig.ri Russo Gianluca (n. 3), Eusebio Tommaso (n. 4), Lala Francesco (n. 6), Cannata Andrea (n. 7), Novello Andrea (n. 8 e capitano), Ussia Simone (n. 10) e Leone Emanuel(n. 11);
- esaminato il referto arbitrale, nel quale è stata segnalata questa irregolarità, e la distinta della squadra ACD LUCENTO, dalla quale si evince la fondatezza delle doglianze della ricorrente;
- visto quanto stabilito, in tema di limiti d'età per la categoria considerata, con C.U. n. 1 dell'1/07/2021 del Settore Giovanile Scolastico Nazionale, e riportato dal Comitato Regionale Piemonte e VDA nel proprio C.U. n. 2 del 2/07/2021, ovverosia che: "Possono prendere parte all'attività Under 18 i calciatori che anteriormente al 1^ gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 16º anno di età e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 17º (ovvero nati nel 2004). Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività della categoria "Allievi - Under 18" coloro che nel medesimo periodo abbiano compiuto il 15º anno di età (ovvero nati nel 2005), limitatamente ad un numero massimo di 5 calciatori"
- posto che la squadra ACD LUCENTO ha effettivamente schierato in campo giocatori "fuori quota" in numero superiore a quanto consentito e che, in ogni caso, non è ammessa la partecipazione di giocatori nati nel 2006;

DELIBERA

- di accogliere il reclamo presentato dalla società ACD STRAMBINESE 1924, assegnando gara persa alla società ACD LUCENTO con il seguente risultato: ACD LUCENTO - ACD STRAMBINESE 0 - 3;
- di disporre a carico della società ACD LUCENTO l'ammenda di Euro 25,00;
- di nulla disporre circa la tassa di reclamo che non risulta versata;
- negli appositi paragrafi si riportano i provvedimenti assunti per quanto in atti.

Gara GATTINARA F.C. - POLISPORTIVA SAN GIACOMO

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- visto il rapporto di gara, dal quale è risultato che la soc. SAN GIACOMO non si è presentata sul campo di gioco per la disputa della gara contro la soc. ASD GATTINARA FC, prevista per il giorno 10.10.2021 alle ore 15.00;
- in forza degli art. 53 comma II NOIF e art. 10 del CGS,

DELIBERA

- di assegnare gara persa alla Società SAN GIACOMO con il seguente risultato: ASD GATTINARA FC - SAN GIACOMO 3 - 0;
- di penalizzare di un punto in classifica la Società SAN GIACOMO;
- di comminare alla Società SAN GIACOMO l'ammenda di Euro 103,00 come prima rinuncia, come da CU n. 1 del 01.07.2021 della FIGC.

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