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Mercoledì, 19 Giugno 2019 17:56

Tutte le condanne per illecito sportivo per la "combine" di Alfieri Asti-Santostefanese di Juniores regionale

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Nicolò Conti, ragazzo coraggioso Nicolò Conti, ragazzo coraggioso

Il tribunale federale ha emesso i verdetti sulla partita del 21 aprile 2018: a anni a Madeo (allenatore della Santostefanese), 3 anni a Colonna (allora presidente dell'Alfieri Asti), 2 anni e 8 mesi a Lo Manto (allenatore dell'Alfieri ASti). Retrocessa nei provinciali l'Alfieri Asti, 13 punti di penalizzazione per la Santostefanese. Assolto Nicolò Conti, che in un'intervista esclusiva concessa a 11giovani.it aveva raccontato la sua versione dei fatti. Riportiamo integralmente quanto pubblicato sul Comunicato ufficiale


TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 7.6.2019. Composizione Collegio: Avv. Paolo Pavarini (Presidente estensore), Avv. Alfredo Repetti (Vice-Presidente) , Avv. Ezio Scaramozzino (Relatore).

Deferimento della Procura Federale nei confronti di COLONNA Ignazio, all’epoca dei fatti Presidente della Società A.S.D. ALFIERI ASTI, IACHELLO Pierpaolo, all’epoca dei fatti Direttore Generale della Società A.S.D. ALFIERI ASTI, CIVITATE Angelo, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società A.S.D. ALFIERI ASTI, REDDITI Domenico, all’epoca dei fatti Dirigente Sportivo della Società A.S.D. ALFIERI ASTI, LOMANTO Nicola, all’epoca dei fatti Allenatore della Società A.S.D. ALFIERI ASTI, MIGHETTI CUNIBERTI Luca, all’epoca dei fatti Dirigente ed attuale Presidente della Società SANTOSTEFANESE, DI BELLA Michele, all’epoca dei fatti Dirigente della Società SANTOSTEFANESE, MARCENARO Claudio, all’epoca dei fatti Dirigente della Società SANTOSTEFANESE, MADEO Domenico, all’epoca dei fatti Dirigente della Società SANTOSTEFANESE, ROCCAZZELLA Luca, all’epoca dei fatti Presidente della Società SANTOSTEFANESE, ZENONE Matteo, BAHIA Gazment, REDDITI Luca, FRESCHI Luca, LAVAGNINO Mattia, DEL CONTE Alberto, BEGO Davide, LACINEJ Jorgen, PEROSINO Filippo Francesco, PIGNATELLI Samuele, CRESTA Riccardo, CONTI Nicolò, RAISARO Matteo, DE BONIS Giacomo, MANSOURI Anis, LACINEJ Leke, FOGLIATI Federico, DI BELLA Nicolò, GALUPPO Marco, GRANARA Giacomo, MERCENARO Giovanni, Alessandro GAETA, GHIONE Giovanni Giulio, CLAPS Alessandro, BORTOLETTO Matteo, HOMAN Rares Petrison, MADEO Samuele, COCITO Nicolò, BARALIS Pietro, GRIMALDI Nicolò, LAZZARINO Nicolò, CORDERO Gianbeppe, PIA Davide, MARGAGLIA Gregorio, CORVISIERI Giorgio, all’epoca dei fatti tutti calciatori tesserati per le società ALFIERI ASTI e SANTOSTEFANESE, le Società A.S.D. ALFIERI ASTI e A.C.D. SANTOSTEFANESE (...).

Con atto del 8.4.2019 la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale i signori COLONNA, IACHELLO, CIVITATE, REDDITI Domenico, LOMANTO, MINGHETTI CUNIBERTI, DI BELLA, MARCENARO, MADEO e ROCCAZZELLA, nelle qualità sopra indicate, in quanto responsabili della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza nonché di illecito sportivo perchè, in concorso tra loro, commettevano direttamente e comunque consentivano che altri commettessero, in loro nome e nel loro interesse, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara SANTOSTEFANESE-ALFIERI ASTI disputata il 21.4.2018, poi terminata con il punteggio di 2-2 ovvero punteggio di parità concordato in precedenza, risultato che consentiva alla società SANTOSTEFANESE il diritto di rimanere nel Campionato Juniores Regionale per la successiva stagione agonistica senza dover ricorrere al girone dei playout; ZENONE Matteo, BAHIA Gazment, REDDITI Luca, FRESCHI Luca, LAVAGNINO Mattia, DEL CONTE Alberto, BEGO Davide, LACINEJ Jorgen, PEROSINO Filippo Francesco, PIGNATELLI Samuele, CRESTA Riccardo, CONTI Nicolò, RAISARO Matteo, DE BONIS Giacomo, MANSOURI Anis , LACINEJ Leke, FOGLIATI Federico, DI BELLA Nicolò, GALUPPO Marco, GRANARA Giacomo, MERCENARO Giovanni, Alessandro GAETA, GHIONE Giovanni Giulio, CLAPS Alessandro, BORTOLETTO Matteo, HOMAN Rares Petrison, MADEO Samuele, COCITO Nicolò, BARALIS Pietro, GRIMALDI Nicolò, LAZZARINO Nicolò, CORDERO Gianbeppe, PIA Davide, MARGAGLIA Gregorio, CORVISIERI Giorgio, calciatori scesi in campo nella partita disputata in data 21 aprile 2018, in quanto responsabili della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché di omessa denuncia perché, in concorso tra loro, venuti a conoscenza del compimento degli atti posti in essere a vario titolo da tutti i rappresentanti delle rispettive società in cui militavano, omettevano di informare senza indugio, pur essendo obbligati, la Procura Federale della F.I.G.C; le società SANTOSTEFANESE e ALFIERI ASTI per responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni ascritte ai propri Presidenti nonché dirigenti e calciatori al tempo della commissione dei fatti in contestazione.

Il procedimento trae origine da una denuncia di illecito sportivo del sig. CRISPOLTONI Marcello, depositata in data 15 maggio 2018 al Collaboratore della Procura Federale avv.to Pierpaolo BERARDI in cui si sosteneva l'esistenza di una possibile combine tra le società A.C.D. SANTOSTEFANESE e A.S.D. ALFIERI ASTI per pareggiare la gara svoltasi il 21.4.2018 valida per il Campionato Juniores Regionale.

Attivate le indagini, si procedeva, in prima battuta all'audizione del calciatore CONTI Nicolò tesserato per l'ASD ALFIERI ASTI che aveva partecipato alla suddetta gara, il quale, non solo confermava il contenuto dell'esposto, ma aggiungeva che l'allenatore LOMANTO Nicola prima dell'inizio dell'incontro aveva informato tutti i calciatori presenti che, in base agli accordi intervenuti tra le due Società, la gara sarebbe dovuta terminare in parità e, dopo la gara, sulla chat della squadra erano comparsi moltissimi commenti in riferimento a questa circostanza tanto che il sig. CIVITATE, direttore sportivo della Società, aveva provveduto a comunicare ai propri interlocutori che nel corso dell'allenamento del lunedì sarebbero state fomite dal Mister, da IACHELLO, dal Presidente e da lui medesimo delucidazioni su quanto è accaduto nella gara con la SANTOSTEFANESE. Il CONTI dichiarava, infine, che all'assemblea convocata per il successivo 23 aprile, in cui si doveva discutere dell'accaduto, egli si era presentato con un registratore occultato nella tasca dei calzoni e successivamente, aveva provveduto a scaricare la registrazione degli interventi su una chiavetta acquisita agli atti del procedimento.

Nel corso dell'attività istruttoria venivano altresì interrogati CONTI Gaetano, padre del calciatore CONTI Nicolò, COLONNA Ignazio, Presidente dell' ASD ALFIERI ASTI, i sigg.ri REDDITI Domenico, IACHELLO Pier Paolo, Dirigenti della medesima Società ed il sig. LOMANTO Nicola, allenatore dell' ALFIERI ASTI e ai suddetti veniva fatta ascoltare la registrazione effettuata dal CONTI Nicolò e tutti i calciatori della medesima società, che erano scesi in campo nella partita del 21.04.2018, vale a dire i sigg.ri ZENONE Matteo, BAHIA Gazment, REDDITI Luca Alberto, FRESCHI Luca, LAVAGNINO Matteo, BEGO Davide, LACINEJ Jorgen, PEROSINO Filippo Francesco, PIGNATELLI Samuele, CRESTA Riccardo. Tutti i soggetti nominati, si avvalevano della facoltà di non rispondere alle domande.
Venivano infine sentiti i Dirigenti della A.C.D. SANTOSTEFANESE, sigg.ri DI BELLA Michele, MARCENARO Claudio, MADEO Domenico, CUNIBERTI MIGHETTI Luca, il Presidente all'epoca dei fatti il sig. ROCCAZZELLA Gian Luca nonché il calciatore della Società SANTOSTEFANESE PIA Davide, alla presenza dei genitori, trattandosi di minorenne, e dell'avv.to difensore Gaia TARICCO. Anche costoro si avvalevano della facoltà di non rispondere.

In seguito alla comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini, notificato ai Presidenti ed a tutti i Dirigenti di entrambe le Società nonché agli allenatori ed a tutti i giocatori partecipanti alla gara in questione, molti incolpati, con l'assistenza dei rispettivi difensori, presentavano memorie e scritti difensivi. 
Tra essi, meritano maggiore attenzione, la memoria in data 7.2.2019 del sig. COLONNA, che ha spiegato che l'illecito accordo è intervenuto con il sig. MADEO in occasione contatti finalizzati a garantire la partecipazione dell'ALFIERI ad un torneo. Nel corso di questi colloqui, il Dirigente della SANTOSTEFANESE gli avrebbe spiegato che la propria squadra aveva bisogno di conquistare almeno un punto per non dover disputare i playout. Il Presidente della Società astigiana ha ammesso di aver aderito alla richiesta e di aver sollecitato l'allenatore della Juniores a “sensibilizzare” la squadra; la memoria dell'allenatore sig. LOMANTO che conferma di essere stato sollecitato dal Presidente, ammette di aver suggerito alla squadra di “risparmiare le forze” non solo in ragione dei prossimi impegni ma anche per favorire gli avversari ed afferma di aver incrociato prima della gara il dirigente accompagnatore della squadra avversaria, sig. MADEO e di averlo rassicurato di aver raccolto le indicazioni del proprio Presidente; le memorie dei dirigenti che affermano di aver saputo degli accordi illeciti dopo la gara; le memorie di tutti i giocatori della SANTOSTEFANESE che si dichiarano estranei ai fatti ed affermano di essersi impegnati al massimo nel corso della gara.

Alla seduta del 7.6.2019, avanti a questo Tribunale Federale sono comparsi gli avv. Giorgio RICCIARDI e Antonio VILLANI in rappresentanza della Procura Federale ed i sig.ri Luca MINGHETTI CUNIBERTI, Michele DI BELLA, Claudio MARCENARO e Luca ROCCAZZELLA assistiti dall'avv. Stefano CAMPANELLO, il sig. Domenico MADEO assistito dall'avv. Roberto DI BISCEGLIE, l'avv. Piero GALLO difensore del sig. Ignazio COLONNA e della A, S.D. ALFIERI ASTI l'avv. Davide GATTI, difensore dei sig.ri IACHELLO, CIVITATE, REDDITI, LOMANTO, nonché dei calciatori ZENONE Matteo, BAHIA Gazment, REDDITI Luca, FRESCHI Luca, LAVAGNINO Mattia, DEL CONTE Alberto, BEGO Davide, LACINEJ Jorgen, PEROSINO Filippo Francesco, PIGNATELLI Samuele, CRESTA Riccardo, MANSOURI Anis , LACINEJ Leke, FOGLIATI Federico tesserati per l'ALFIERI, l'avv. Luigi DABBENE difensore di RAISARO Davide, l'avv. Cinzia GAROGLIO difensore di DE BONIS Giacomo, l'avv. Gaia TARICCO difensore dei calciatori DI BELLA Nicolò, GALUPPO Marco, GRANARA Giacomo, MERCENARO Giovanni, Alessandro GAETA, GHIONE Giovanni Giulio, CLAPS Alessandro, BORTOLETTO Matteo, HOMAN Rares Petrison, MADEO Samuele, COCITO Nicolò, BARALIS Pietro, GRIMALDI Nicolò, LAZZARINO Nicolò, CORDERO Gianbeppe, PIA Davide, MARGAGLIA Gregorio, CORVISIERI Giorgio. Restava assente il sig. CONTI Nicolò.

Preliminarmente il Presidente informava le parti della possibilità di definire il presente procedimento disciplinare a norma dell’art. 23 C.G.S. ed intervenivano tra le parti i seguenti accordi: mesi 7 di squalifica a carico di DE BONIS Giacomo, PIGNATELLI Samuele, PEROSINO Filippo Francesco, LACINEJ Jorgen, DEL CONTE Alberto, CRESTA Riccardo, BEGO Davide, REDDITI Luca, BAHIA Gazment, FRESCHI Luca, RAISARO Matteo, LAVAGNINO Mattia, ZENONE Matteo, MANSOURI Anis, FOGLIATI Federico; mesi 12 di squalifica a carico di LACINEJ Leke (dirigente).
Quanto ai restanti deferiti i rappresentanti della Procura Federale formulavano le seguenti richieste: mesi 18 di squalifica a carico di DI BELLA Nicolò, GALUPPO Marco, GRANARA Giacomo, MERCENARO Giovanni, Alessandro GAETA, GHIONE Giovanni Giulio, CLAPS Alessandro, BORTOLETTO Matteo, HOMAN Rares Petrison, MADEO Samuele, COCITO Nicolò, BARALIS Pietro, GRIMALDI Nicolò, LAZZARINO Nicolò, CORDERO Gianbeppe, PIA Davide, MARGAGLIA Gregorio, CORVISIERI Giorgio; anni 5 di inibizione a carico di COLONNA Ignazio; anni 4 di inibizione a carico di CIVITATE Angelo; anni 4 di inibizione a carico di REDDITI Domenico; anni 5 di inibizione a carico di LOMANTO Nicola; anni 4 di inibizione a carico di MIGHETTI CUNIBERTI Luca; anni 4 di inibizione a carico di DI BELLA Michele; anni 4 di inibizione a carico di MARCENARO Claudio; anni 5 di inibizione a carico di MADEO Domenico; anni 5 di inibizione a carico di ROCCAZZELLA Gianluca; mesi 3 di squalifica a carico di CONTI Nicolò; anni 5 di inibizione a carico di IACHELLO Pierpaolo; retrocessione ultimo posto 2018-2019 con passaggio a categoria inferiore, oltre ad € 1.000,00 di ammenda a carico della A.S.D. ALFIERI ASTI; retrocessione ultimo posto 2018-2019 con passaggio a categoria inferiore, oltre ad € 1.000,00 di ammenda a carico della A.S.D. SANTOSTEFANESE. 

I difensori degli incolpati, previo richiamo alle accurate memorie in atti, chiedevano: l'avv. GALLO sanzione contenuta nel minimo e concessione dell'attenuante ex art. 24 C.G.S. per il proprio Assistito e sanzione minima per la società ALFIERI ASTI; l'avv. GATTI derubricazione nell'ipotesi di cui all'art. 7 comma 7 e, comunque, minimo della sanzione per tutti i propri Assistiti; l'avv. CAMPANELLO proscioglimento, ovvero, in subordine derubricazione nell'ipotesi di cui all'art. 7 comma 7 e, comunque, minimo della sanzione per i propri Assistiti nonché proscioglimento, ovvero, in subordine responsabilità presunta con sanzione nei minimi per la società SANTOSTEFANESE, l'avv. DI BISCEGLIE proscioglimento ovvero, in subordine, minimo della sanzione per il proprio Assistito, l'avv. TARICCO proscioglimento per tutti i propri Assistiti. Infine, è presente in atti, memoria difensiva del sig. CONTI Nicolò.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La vicenda in esame presenta, ed ha evidenziato fin dal primo momento, tutti i connotati dell'illecito sportivo previsto dall'art. 7 C.G.S. I commenti e le reazioni dei calciatori successivamente alla gara, la convocazione di un'assemblea per tentare di gestire la situazione e gli atteggiamenti tenuti dai Dirigenti dell'ALFIERI ASTI nel corso dell'incontro sono inequivoci e non lasciano spazio ad alcun dubbio sulla consapevolezza, da parte di tutta la dirigenza e di tutti i calciatori di detta società, del fatto che siano stati posti in essere atti diretti ad alterare il risultato della gara disputata il 21.4.2018 tra l' ALFIERI ASTI e la SANTOSTEFANESE.
Sono certamente condivisibili le censure mosse dalle difese in riferimento alla genericità dell'incolpazione, ma va considerato che fino alla conclusione delle indagini preliminari, l'unica condotta accertata, chiaramente finalizzata all'alterazione del risultato, era quella dell'allenatore LO MANTO.
Solo successivamente al deposito della memoria del Presidente COLONNA, confermata dal LO MANTO, si è potuto accertare che l'illecito accordo è intercorso tra il COLONNA medesimo ed il sig. MADEO dirigente/allenatore della SANTOSTEFANESE nei tempi e nei modi riassunti negli scritti difensivi sopra indicati.
Detto Dirigente chiamato in causa, attraverso una pregevolissima memoria presentata dal difensore, nega l'esistenza di qualsivoglia elemento di prova a suo carico. Va tuttavia osservato che le coincidenti dichiarazioni del COLONNA che ha puntualmente circostanziato i contatti intercorsi e le richieste rivoltegli dal MADEO, e del LO MANTO che ha ricordato il richiamo agli accordi col Presidente effettuato dall'avversario prima della gara, pur non trovando riscontri esterni, sono intrinsecamente credibili. E' inverosimile, infatti, che un Presidente si prenda la briga di esporsi col proprio allenatore e questo con la squadra al fine di “favorire” gli avversari senza che il beneficiario lo abbia sollecitato o ne sia a conoscenza.
Vero è che è altrettanto inverosimile che chi ha ottenuto la disponibilità al “favore”, avendo bisogno di conquistare almeno un punto in esito alla gara, ne renda edotta la squadra in modo da disincentivare l'impegno.
E' più probabile, forse, che abbia informato qualche dirigente o, addirittura, il presidente ma, come ha correttamente sottolineato le difesa, neppure la Procura Federale è stata in grado di dimostrare una qualsivoglia condotta della dirigenza della SANTOSTEFANESE diretta ad alterare il risultato della gara né alcun comportamento da cui possa evincersi consapevolezza in tal senso.

Così ricostruiti i fatti, possono essere esaminate le varie posizioni.

Il sig. COLONNA, Presidente dell'ALFIERI ASTI, va dichiarato responsabile dell'illecito sportivo ascritto. L'incolpato ha ammesso l'addebito e prestato ampia e fattiva collaborazione alla ricostruzione del fatto il che, ad avviso di questo Tribunale, consente, pur in assenza di proposta della Procura Federale, la concessione dell'attenuante prevista dall'art. 24 e di contenere la sanzione in anni 3 di inibizione.

Il sig. LOMANTO allenatore dell'ALFIERI ASTI va dichiarato responsabile dell'illecito sportivo ascritto, pur avendolo commesso su sollecitazione del proprio Presidente. L'incolpato ha ammesso l'addebito e prestato ampia e fattiva collaborazione alla ricostruzione del fatto il che, ad avviso di questo Tribunale, consente, pur in assenza di proposta della Procura Federale, la concessione dell'attenuante prevista dall'art. 24 e di contenere la sanzione in anni 2 e mesi 8 di inibizione. 

Il sig. MADEO, Dirigente/Allenatore della SANTOSTEFANESE, per le ragioni sopra specificate va dichiarato responsabile dell'illecito sportivo ascritto. I meriti sportivi pregressi, ampiamente documentati, consentono di contenere la sanzione nel minimo previsto dall'art. 7 C.G.S., ovverosia in anni 4 di inibizione.

I sig.ri IACHELLO, CIVITATE e REDDITI vanno dichiarati responsabili di omessa denuncia a norma dell'art. 7 commi 7 e 8 C.G.S. Non esiste alcun elemento atto a dimostrare una condotta di ognuno di costoro diretta ad alterare il risultato della gara mentre esiste ampia prova della loro consapevolezza di quanto accaduto in epoca successiva all'incontro. Le comprensibili ragioni che hanno indotto gli incolpati ad astenersi dal presentare denuncia autorizzano a contenere la sanzione a loro rispettivo carico nel minimo previsto, ovverosia in anni 1 di inibizione.

Il sig. CONTI va assolto da ogni addebito. Quanto all'omessa denuncia, sono condivisibili le argomentazioni della Procura Federale sul punto: emerge in tutta chiarezza che l'incolpato ha fatto di tutto per divulgare e stigmatizzare l'accaduto. Il fatto che non si sia rivolto specificamente alla Procura Federale, come previsto dalla norma, non può certo costituire fonte di responsabilità, essendo comprensibile o, meglio, inevitabile in ragione della giovane età, una non perfetta conoscenza del regolamento. Inoltre, pur avendone richiesto l'affermazione di responsabilità per l'art. 1 bis C.G.S., la Procura Federale non ha indicato specificamente quale condotta passibile della relativa sanzione avrebbe tenuto l'incolpato.

I sig.ri Luca MINGHETTI CUNIBERTI, Michele DI BELLA, Claudio MARCENARO e Luca ROCCAZZELLA, DI BELLA Nicolò, GALUPPO Marco, GRANARA Giacomo, MERCENARO Giovanni, Alessandro GAETA, GHIONE Giovanni Giulio, CLAPS Alessandro, BORTOLETTO Matteo, HOMAN Rares Petrison, MADEO Samuele, COCITO Nicolò, BARALIS Pietro, GRIMALDI Nicolò, LAZZARINO Nicolò, CORDERO Gianbeppe, PIA Davide, MARGAGLIA Gregorio, CORVISIERI Giorgio vanno prosciolti dagli addebiti loro ascritti. Come dianzi sottolineato, non esiste alcun elemento in atti in base al quale si possa dimostrare che, oltre al MADEO, Presidente, Dirigenti o Calciatori della SANTOSEFANESE abbiano preso parte alla combine o ne siano venuti a conoscenza omettendo di denunciare l'accaduto.

La società ALFIERI ASTI va dichiarata direttamente responsabile dell'illecito sportivo ascritto per la condotta tenuta dal proprio Presidente nonché oggettivamente responsabile per la condotta del proprio allenatore LO MANTO. Va pertanto applicata a suo carico la sanzione minima prevista dal combinato disposto degli art 7 comma 3 e 18 comma 1 lett. h) ovverosia la retrocessione all'ultimo posto della classifica per la stagione sportiva 2018-2019 con passaggio a categoria inferiore, oltre ad € 1.000,00 di ammenda per la violazione dell'art. 1 bis ascritta ai propri Presidente e Dirigenti.

La società SANTOSTEFANESE va dichiarata oggettivamente responsabile dell'illecito sportivo aggravato per aver tratto vantaggio dal fatto e della violazione dell'art. 1 bis C.G.S ascritte al proprio dirigente sig. MADEO. A norma del combinato disposto degli artt 7 comma 4 e 18 comma 1 lett. G) appare, pertanto, equo, considerata la funzione rieducativa che, anche nel diritto sportivo, deve avere la sanzione e, a maggior ragione, nel calcio dilettantistico, infliggere alla medesima la penalizzazione di 13 punti in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva oltre ad € 400,00 di ammenda. L'entità della penalizzazione viene così determinata: sanzione base 8 punti aumentata a 12 per l'aggravante contestata, ulteriormente aumentata a 13 per la violazione dell'art. 1 bis C.G.S.-

Quanto alle richieste ex art. 23 C.G.S, visto l'accordo intervenuto tra le parti, ritenuto che non sussistono elementi atti ad escludere la responsabilità dei deferiti, le sanzioni, ridotte per la scelta della procedura speciale, appaiono congrue alla gravità dei fatti descritti e vanno, pertanto, omologate.

P. Q. M. Il Tribunale Federale,

  • dichiara i sig.ri COLONNA Ignazio, LOMANTO Nicola e MADEO Domenico responsabili della violazione ascritta e, per l'effetto, infligge le seguenti sanzioni: anni tre di inibizione a carico del sig. COLONNA Ignazio, anni due e mesi otto di inibizione a carico del sig. LOMANTO Nicola, anni quattro di inibizione a carico del sig. MADEO Domenico; 
  • dichiara i sig.ri IACHELLO, Pierpaolo, CIVITATE Angelo e REDDITI Domenico responsabili della violazione di cui all'art 7 comma 7 (così riformulato l'originario addebito) e, per l'effetto applica a carico di ognuno di essi la sanzione dell'inibizione per anni uno;
  • visto l'art. 23 C.G.S. applica a carico di LACINEJ Leke (dirigente) la sanzione di mesi 12 di inibizione, nonché a carico dei sig.ri.DE BONIS Giacomo, PIGNATELLI Samuele, PEROSINO Filippo Francesco, LACINEJ Jorgen, DEL CONTE Alberto, CRESTA Riccardo, BEGO Davide, REDDITI Luca, BAHIA Gazment, FRESCHI Luca, RAISARO Matteo, LAVAGNINO Mattia, ZENONE Matteo, MANSOURI Anis, FOGLIATI Federico la sanzione di mesi 7 di squalifica;
  • dichiara la società A.S.D. ALFIERI ASTI direttamente responsabile dell'illecito ascritto e, per l'effetto, infligge alla medesima le sanzioni della retrocessione all'ultimo posto della classifica per la stagione sportiva 2018-2019 con passaggio a categoria inferiore (UNDER 19 PROVINCIALE) e dell'ammenda per € 1000,00 (mille/00)
  • dichiara la società A.C.D SANTOSTEFANESE oggettivamente responsabile dell'illecito ascritto e, per l'effetto, infligge alla medesima le sanzioni della penalizzazione di 13 (tredici) punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2019 -2020 nel Campionato UNDER 19 REGIONALE ed € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda;

Proscioglie dagli addebiti loro rispettivamente ascritti per non aver commesso i fatti i signori: CONTI Nicolò, Luca MINGHETTI CUNIBERTI, Michele DI BELLA, Claudio MARCENARO e Luca ROCCAZZELLA, DI BELLA Nicolò, GALUPPO Marco, GRANARA Giacomo, MERCENARO Giovanni, Alessandro GAETA, GHIONE Giovanni Giulio, CLAPS Alessandro, BORTOLETTO Matteo, HOMAN Rares Petrison, MADEO Samuele, COCITO Nicolò, BARALIS Pietro, GRIMALDI Nicolò, LAZZARINO Nicolò, CORDERO Gianbeppe, PIA Davide, MARGAGLIA Gregorio, CORVISIERI Giorgio.

Il Presidente Avv. Paolo Pavarini

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