GIUDICE SPORTIVO - Al 92' di Castellazzo-Spazio Talent Soccer il direttore di gara viene spintonato e riceve una manata da un giocatore del Castellazzo. Gara interrotta, risultato sul campo omologato e squalifica fino a marzo 2027 per il giocatore coinvolto. Di seguito il comunicato integrale.
Il Giudice Sportivo Territoriale,
- visto il referto arbitrale dell'incontro relativo al campionato Under 18 Regionale, Girone B, CASTELLAZZO B.DA - SPAZIO TALENT SOCCER del 24/01/2026, che è stato sospeso per incidenti al minuto 45 + 2' del secondo tempo di gioco, sul punteggio di 0-1. In quel mentre, un giocatore della squadra del CASTELLAZZO B.DA cercava di spintonare e poi colpiva al volto con una manata il direttore di gara, senza provocare lesioni fisiche, ma generando nello stesso un profondo senso di ansia e preoccupazione, tale da non consentire la prosecuzione dell'incontro. A maggior ragione, laddove lo stesso arbitro riferisce delle gravissime minacce rivolte nei suoi confronti dal medesimo giocatore. Un comportamento gravissimo e non accettabile, che giustifica la reazione arbitrale: non si può infatti pretendere che ragazzi altrettanto giovani come i calciatori in campo, possano subire atteggiamenti violenti e provocatori restando impassibili di fronte alle angherie. Non potendo infatti, per il ruolo e la funzione rivestita, reagire nemmeno a parole, l'unica "valvola di sfogo" è quella di calmare gli animi sospendendo la partita: detta condizione è soggettiva e consente, nello stesso momento, la tutela fisica del direttore di gara, la correttezza dell'incontro e, sotto un certo punto di vista, anche la tutela del giocatore aggressore, che non può più reiterare il proprio violento comportamento (e quindi andare incontro a sanzioni maggiori). Dal referto arbitrale emerge quindi come la partita sia stata sospesa in ragione del gravissimo intervento di un calciatore del CASTELLAZZO B.DA che ha colpito l'arbitro e lo ha successivamente minacciato. Al di là della circostanza di avere o non avere subito lesioni (circostanza che attiene la squalifica del calciatore), si tratta di un fatto gravissimo che certamente ha turbato la tranquillità e la serenità del direttore di gara, non più in grado di poter continuare aa gestire l'incontro, seppur per pochi minuti. Non si può oggettivamente pretendere un diverso comportamento da parte di un giovane ragazzo che viene catapultato in una situazione di violenza a seguito di una decisione presa sul campo.
In ogni caso, considerato che la gara era in fase ampiamente avanzata (secondo minuto di recupero) e che la squadra SPAZIO TALENT SOCCER era comunque in vantaggio con il risultato sul campo, visto l'art. 10 c. 5lett. a) CGS, Così
DELIBERA
- dichiara la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo: CASTELLAZZO B.DA - SPAZIO TALENT SOCCER 0 - 1;
- di comminare alla società CASTELLAZZO B.DA l'ammenda di 200,00;
- le sanzioni ai calciatori sono riportate nei rispettivi paragrafi.
SQUALIFICA FINO AL 1/3/2027
Haj Nidal - Il giocatore, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, cercava di spintonare il direttore di gara e lo colpiva al volto con una manata; non pago, il medesimo giocatore rivolgeva nei confronti dell'arbitro gravissime minacce; si tratta di un atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in azioni impetuose ed incontrollate, connotata da una volontaria aggressività, durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara, come descritto dall'art. 35 CGS. La sanzione appare proporzionata in ragione della circostanza che l'arbitro si è ripreso dopo pochi minuti dall'accaduto e, per la corretta dosimetria della sanzione, anche rapportata alla giovane età del calciatore (art. 13 c. 2 CGS). Le sanzioni inflitte dovranno essere considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico della società, come deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare gli episodi di violenza.



