I FATTI - Irregolare lo schieramento del capitano Simone Gorgerino da parte della Polisportiva Bruinese, con il giocatore che avrebbe dovuto saltare un incontro per la somma di ammonizioni accumulata dopo l'ultima partita dei play out U17 dello scorso anno. Accolto il reclamo dell'Olmo, che vede la sconfitta subita per 1-2 ribaltata in un 3-0 a favore. Con questo risultato bianco rossi ad 8 lunghezze, mentre i bianco blu tornano a 3. Di seguito il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo.
"Il Giudice Sportivo Territoriale,
- visto il ricorso presentato dalla società ASD OLMO in data 29/10/2019 a mezzo posta elettronica certificata presso gli Uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta, regolarmente preannunciato con dichiarazione depositata a mezzo posta elettronica certificata in data 28/10/2019, avverso la regolarità della gara disputata in data 27/10/2019 contro la soc. AD POLISPORTIVA BRUINESE, trasmessa altresì dalla ricorrente nei confronti della società avversaria a mezzo posta elettronica certificata in data 28/10/2019, a motivo della presenza nella distinta dell'AD POLISPORTIVA BRUINESE del giocatore, Sig. SIMONE GORGERINO, nato il 26/09/2003, in campo con il numero 6 e capitano della squadra, in costanza di squalifica;
- effettuate le opportune verifiche, dalle quali è emerso che il succitato giocatore risultava essere stato squalificato per una gara effettiva per recidiva in ammonizione comminata nella partita del 02/06/2019, valevole quale ultima giornata dei play out del Campionato Under 17 Regionale della passata Stagione sportiva 2018/2019, come da CU n. 75 del 06/06/2019 e che tale sanzione non è stata scontata né nella precedente stagione sportiva, trattandosi dell'ultima giornata, né nella nuova categoria di appartenenza, ex art. 21 c. 6 CGS, in quanto il giocatore suddetto ha preso parte sinora a tutte le gare, compresa quella del 27/10/2019, oggetto di reclamo, come si evince dalle distinte di gara;
- preso atto delle controdeduzioni presentate dalla società reclamata, risultate prive di pregio giuridico;
- in forza dell'art. 21 c. 1 del CGS, a norma del quale "Le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione"; DELIBERA - di accogliere il reclamo presentato dalla società ASD OLMO, assegnando gara persa alla Società AD POLISPORTIVA BRUINESE omologando il seguente risultato: ASD OLMO - AD POLISPORTIVA BRUINESE 3 - 0; - di comminare l'ammenda di Euro 150,00 alla AD POLISPORTIVA BRUINESE;
- di squalificare il dirigente Sig. GIOVANNI FERRARO, che ha sottoscritto la distinta di gara, sino al 03/01/2020;
- di squalificare per un'ulteriore gara il giocatore SIMONE GORGERINO sopra indicato, squalifica da scontarsi a seguito della precedente;
- di nulla disporre in merito alla tassa di reclamo, che non risulta essere stata versata."