IL FATTO - Dopo la vittoria alla 7° giornata per 2-0 ottenuta contro il Savigliano, il Pinerolo ha visto ribaltato il verdetto a seguito del reclamo avversario per la presenza in distinta del giocatore Gianluca Salute, ritenuto sotto squalifica. Presentato ricorso, la richiesta è stata accolta e il risultato del campo è stato ri-omologato. Per tanto la squadra di La Spina sale a 24 punti, mentre i ragazzi di Policaro scendono a 13. Di seguito il comunicato ufficiale datato 24/11/2018.
Ricorso della Società FCD PINEROLO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 31 del COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA del 8.11.2018 in riferimento alla gara ASD SAVIGLIANO – FCD PINEROLO del 27.10.2018 valida per il Torneo Under 16 Regionali (Allievi FB) – girone C
La reclamante impugna il provvedimento del G.S. con il quale è stata inflitta al giocatore SALUTE Gianluca la ulteriore squalifica per 1 gara; al dirigente accompagnatore della reclamante, Pietro CAMPANELLA, la inibizione sino al 4.1.2019; alla società FCD PINEROLO la ammenda di euro 100,00 e la perdita della gara con il risultato ASD SAVIGLIANO – FCD PINEROLO 3 – 0; tutto ciò per irregolare posizione del giocatore SALUTE Gianluca che avrebbe disputato la gara in questione in costanza di squalifica. Il ricorso è fondato. La squalifica era stata comminata al giocatore SALUTE Gianluca in occasione dell’ultimo turno della scorsa stagione 2017/2018 del Campionato Giovanissimi Regionali con la precedente società BACIGALUPO. A norma dell’art.22 comma 6 C.G.S. le squalifiche che non possono essere scontate in tutto o in parte nella stagione in cui sono state comminate devono essere scontate nella stagione successiva. Nel caso in cui, però, il giocatore abbia cambiato società, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore Giovanile (e qui ricorrono, peraltro, entrambi i casi), la squalifica si sconta per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la PRIMA SQUADRA della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del settore giovanile. Nel nostro caso la PRIMA SQUADRA della nuova categoria di appartenenza del giocatore SALUTE Gianluca è la squadra della categoria ALLIEVI UNDER 17, avendo il ragazzo titolo per partecipare a tale campionato (la categoria ALLIEVI FB UNDER 16 è infatti una categoria che dà diritto a partecipare a torneo, come specificato nel C.U. n. 1 del 2.7.2018 del COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA). La prima gara della squadra ALLIEVI UNDER 17 della società FCD PINEROLO è stata disputata il 16.9.2018 contro la MONREGALE, gara alla quale non ha partecipato, come da distinta prodotta dalla reclamante, il giocatore SALUTE Gianluca che ha così scontato la squalifica comminatagli nella precedente stagione. SALUTE Gianluca poteva quindi regolarmente partecipare alla gara oggetto del presente reclamo che merita, pertanto, di essere accolto.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello dichiara di accogliere il reclamo e per l'effetto dispone l’omologazione del risultato conseguito sul campo:
ASD SAVIGLIANO CALCIO – FCD PINEROLO 0 - 2
Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.