Venerdì, 31 Ottobre 2025
Giovedì, 30 Ottobre 2025 17:09

Under 18 regionali - Dopo i fatti dello scorso weekend assegnato il 3-0 a tavolino al Rapid Torino. Pesanti sanzioni ad alcuni giocatori del Castellazzo In evidenza

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GIUDICE SPORTIVO - Dopo la rissa che ha costretto l'arbitro a sospendere l'incontro tra Castellazzo e Rapid Torino arriva la decisione del giudice sportivo in merito ai gravi fatti occorsi.
 


3-0 a tavolino in favore del Rapid Torino, riconosciuta come parte lesa, ammenda pecuniaria al Castellazzo e soprattutto due lunghe squalifiche a due giocatori dei padroni di casa. Riconosciuta agli alessandrini l'iniziativa dei dirigenti, che come riportato dal giudice si sono attivati subito per cercare di sedare la rissa. Di seguito riportiamo il testo integrale del comunicato e le motivazioni delle squalifiche.

Il Giudice Sportivo Territoriale,
- con riferimento all'incontro CASTELLAZZO B.DA - POL. RAPID DI TORINO valevole per il Campionato Under 18 Regionale, Girone B del 26.10.2025, dagli atti di gara sono emersi episodi di violenza e minaccia da parte di alcuni calciatori della squadra ospitante nei confronti dei giocatori avversari e del loro allenatore, tanto che è stato necessario l'intervento dei Carabinieri per sedare gli animi e del personale dell'ambulanza per soccorrere i feriti. In tale contesto, poi, i giocatori della squadra POL. RAPID DI TORINO, al rientro negli spogliatoi, hanno constatato il furto di alcune loro scarpe e somme di denaro. Alla luce degli accadimenti, l'arbitro decideva di sospendere la partita al minuto 53 sul punteggio di 5-2 per la squadra di casa. Dal referto arbitrale emerge come, in questa particolare occasione, vi è stata certamente una squadra aggredita e una squadra che, invece, ha aggredito. Difatti, più giocatori del CASTELLAZZO B.DA improvvisamente colpivano "con ferocia" (come riportato dall'arbitro) gli avversari, con calci, pugni e gomitate: una situazione eccezionale e non gestibile a livello arbitrale proprio perché non riguardava fatti di gioco, anche aspri e maschi, ma sistematiche aggressioni fisiche e minacce, anche in danno degli adulti che intervenivano per cercare di sedare la rissa. Il tutto senza un apparente motivo (forse a causa di una espulsione non gradita), in una situazione paradossale dove i giocatori della squadra che aggredivano stavano vincendo in maniera indiscutibile l'incontro.

Pertanto DELIBERA

- di assegnare gara persa alla società CASTELLAZZO B.DA, e in conseguenza omologare il seguente risultato: CASTELLAZZO B.DA - POL. RAPID DI TORINO 0 - 3; - visto l'art. 10 c. 2 terzo paragrafo, di comminare alla società CASTELLAZZO B.DA l'ammenda di € 200,00 che tiene conto del comportamento proattivo dei dirigenti della società che hanno aiutato a separare i giocatori e quindi a sedare la rissa.

Squalifica fino al 30/10/2026 per Chaackouay Mohssin (Castellazzo)

Si ravvisa nel comportamento del calciatore un caso di particolare gravità della condotta violenta ex art. 38 ultima parte CGS: dopo l'espulsione per somma di ammonizioni, questi colpisce con un pugno un giocatore avversario (che riporta una grave lesione nella zona compresa tra l'occhio e l'orecchio), poi rifila altri calci ad altro avversario. Colpisce poi, unitamente ad altri compagni, con pugni un giocatore avversario causandogli la fuoriuscita di sangue dal naso. Innesca la rissa che impone poi all'arbitro la sospensione della partita. Si rappresenta che, ad alcuni giorni dal fatto, tre giocatori della squadra avversaria si trovano ancora in ospedale a seguito dei fatti occorsi sul campo.

Squalifica fino al 30/09/2026 per Sina Alex (Castellazzo)

Si ravvisa nel comportamento del calciatore un caso di particolare gravità della condotta violenta ex art. 38 ultima parte CGS: egli infatti colpisce con una gomitata un giocatore avversario e, quando questi è a terra, gli sferra calci alla base della nuca. Non pago minaccia di tagliare la gola all'allenatore avversario e colpisce poi, unitamente ad altri compagni, con pugni un giocatore avversario causandogli la fuoriuscita di sangue dal naso. Alimenta la rissa innescata dal compagno di squadra. Si rappresenta che, ad alcuni giorni dal fatto, tre giocatori della squadra avversaria si trovano ancora in ospedale a seguito dei fatti occorsi sul campo.

Squalifica fino al 31/01/2026 per Naimi Jibril (Castellazzo)

Si ravvisa un caso di particolare gravità della condotta violenta ex art. 38 ultima parte CGS, laddove il calciatore colpisce con pugni un giocatore avversario causandogli la fuoriuscita di sangue dal naso. Lo stesso, poi, partecipa alla rissa innescata dai suoi compagni di squadra.

Ultima modifica il Giovedì, 30 Ottobre 2025 17:21

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