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Giovedì, 20 Febbraio 2020 14:08

Under 17 regionali / Girone D - Errore tecnico, Cbs-Chieri si rigioca

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GIUDICE SPORTIVO - A seguito della gara del 9/2, vinta dalla Cbs 3-2, il Chieri ha presentato ricorso lamentando un errore dell'arbitro in occasione del calcio di punizione che ha poi sancito la vittoria rossonera. Il Giudice Sportivo ha accolto il reclamo, con lo stesso direttore di gara che ha ammesso l'errore, permettendo ai padroni di casa di battere rapidamente una punizione nonostante avesse comminato il cartellino giallo e quindi non ci fossero gli estremi per concedere il vantaggio. La super sfida è quindi rimandata a mercoledì 26/2 alle 18.30, sempre sui campi della Cbs. Di seguito il comunicato integrale.
 


"Il Giudice Sportivo Territoriale,

- visto il reclamo, ritualmente preceduto dal relativo preannuncio in data 10/02/2020, da parte della società ASD CALCIO CHIERI 1955, relativo alla gara disputata in data 09/02/2020 contro la società ASD CBS SCUOLA CALCIO valido per il Campionato Regionale Allievi Under 17, girone D, depositato presso la segreteria del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta a mezzo PEC del 11/02/2020 e altresì regolarmente comunicato alla squadra avversaria a mezzo PEC inviata in pari data, con il quale la reclamante si duole di un errore arbitrale che avrebbe influito sul regolare svolgimento della gara;
- in particolare, la reclamante afferma che al minuto 28esimo del secondo tempo, in ragione di un fallo commesso in prossimità del centro campo da parte del giocatore n. 6 della soc. CALCIO CHIERI 1955, l'arbitro fischiava la punizione, procedendo ad alzare il cartellino giallo; a quel punto, i giocatori della soc. CBS SCUOLA CALCIO, approfittando della distrazione degli avversari, battevano repentinamente il relativo calcio di punizione, andando a segnare la rete in favore della propria squadra mentre i giocatori della squadra ospite erano distolti dal gioco;
- la soc. CBS SCUOLA CALCIO, nelle proprie memorie presentate ex art. 67c. 7 CGS a mezzo PEC del 15/02/2020, sostiene al contrario che il calcio di punizione veniva battuto dal proprio giocatore n. 10 immediatamente, senza che l'arbitro avesse, sino a quel momento, estratto alcun cartellino;
- soltanto a seguito della marcatura della rete, il direttore di gara avrebbe estratto il cartellino giallo, procedendo a notificare la sanzione disciplinare nei confronti del giocatore n. 6 avversario; esaminati gli atti di gara e sentito l'arbitro, egli ammetteva di aver commesso un errore tecnico, in quanto dichiarava di aver iniziato, al minuto 26esimo del secondo tempo, la procedura di ammonizione ai danni del giocatore n. 6 della soc. CALCIO CHIERI 1955 con l'estrazione del cartellino giallo, tuttavia faceva proseguire l'azione che conduceva al gol della squadra di casa, senza aver prima fischiato per far riprendere il gioco;
- considerato che la Regola 12 del Regolamento del Gioco del calcio stabilisce che, iniziata la procedura dell'ammonizione da parte del direttore di gara, la ripresa del gioco deve avvenire al fischio dell'arbitro;
- inoltre, la Circolare n. 1 2019/2020 dell'AIA spiega che, qualora l'arbitro abbia distolto l'attenzione della squadra colpevole cominciando la procedura di notifica, il calcio di punizione eseguito rapidamente non dovrà essere considerato valido; pertanto, visto l'errore arbitrale tale da aver influito sul regolare svolgimento della gara;

DELIBERA

- di accogliere il reclamo presentato dalla società ASD CALCIO CHIERI 1955;
- di disporre la ripetizione della gara, dando mandato al Comitato Regionale di stabilire la data per la disputa della stessa;
- di nulla disporre in merito alla tassa di reclamo, che non risulta essere stata versata. Quanto sopra a scioglimento della riserva contenuta nel CU n. 38 del 13/02/2020."

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