Mercoledì, 13 Novembre 2024
Giovedì, 13 Gennaio 2022 17:40

Under 16 Regionali / Giudice sportivo - Rigettato il ricorso dell'Ivrea a seguito della segnalazione di un giocatore dell'Accademia Borgomanero posto in quarantena preventiva

Scritto da

VERDETTO NEGATIVO - Riconosciuta la totale estraneità della società del novarese, che ha rischiato di essere penalizzata dalla mancata comunicazione della famiglia del ragazzo coinvolto. Il coordinatore tecnico dell'area agonistica Gianpiero Forzani non fa drammi: "Ci dispiace per questo disguido, non usciamo con una bella immagine, ma eravamo totalmente ignari della situazione. Non prenderemo provvedimenti però, crediamo nella buona fede della famiglia e del tesserato, che impegnandosi a fare costanti tamponi hanno fatto in modo di non mettere in pericolo nessuno. Una volta saputo del reclamo abbiamo sospeso immediatamente il ragazzo, in attesa della sentenza del Giudice Sportivo. A seguito di ciò riteniamo sia stata una punizione sufficiente, che gli insegni che il rispetto delle regole venga prima di tutto. Lui ha chiesto subito scusa e così la famiglia, ci auguriamo più comunicazione la prossima volta, anche perché ovviamente solo i diretti interessati sono autorizzati a divulgare questi fatti e non anche la scuola". Di seguito il comunicato integrale del GS.
 


Il Giudice Sportivo Territoriale,

- letto il reclamo presentato dalla società IVREA CALCIO ASD, ritualmente preceduto in data 20/12/2021 dal preannuncio di reclamo inviato al C.R. Piemonte e VdA ed alla Società avversaria a mezzo PEC, depositato a mezzo PEC in data 21/12/2021 presso gli Uffici del C.R. Piemonte e VdA ed inviato alla Società avversaria in pari data sempre a mezzo PEC, avverso la regolarità della gara IVREA CALCIO ASD - ASD ACCADEMIA BORGOMANERO 1961, disputata in data 18/12/2021 e valevole per il Torneo Under 16 Regionali c11 Maschile Girone A, con il quale la Società reclamante si duole del fatto che la ASD ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 abbia schierato in campo, con il numero 8, il giocatore Strozzi Tommaso, il quale non avrebbe potuto partecipare alla competizione in quanto destinatario in qualità di "contatto di caso positivo", al pari dei suoi compagni di classe, di provvedimento di quarantena preventiva disposto dall'ASL di Novara e valido sino al 27/12/2021;
- esaminato il referto di gara e le distinte dei giocatori, dai quali risulta che effettivamente il calciatore Tommaso Strozzi è stato schierato in campo ed è stato altresì destinatario di un provvedimento di ammonizione;
- analizzati il ricorso ed i documenti depositati dall'IVREA CALCIO ASD nonché le memorie ed i documenti presentati dalla ASD ACCADEMIA BORGOMANERO 1961, dai quali risulta incontrovertibilmente che:

1. l'ASL di Novara ha emanato in data 15/12/2021 provvedimento di quarantena sino al 27/12/2021, prot. n. 87423/21, disponendo che qualunque soggetto destinatario di tale misura "Durante il periodo di quarantena non potrà andare a scuola, né frequentare nessuna altra comunità o luogo di svago-incontro e dovrà restare isolato in casa nei confronti dei propri familiari conviventi e comunque mettendo in atto l'osservanza rigorosa delle norme comportamentali di prevenzione COVID";
2. detto provvedimento di quarantena era riferibile anche al giocatore Tommaso Strozzi, per esplicita ammissione del padre, Sig. Christian Strozzi, che ha indirizzato una lettera di scuse alla Società ASD ACCADEMIA BORGOMANERO 1961, prodotta in allegato alla memoria difensiva;
3. il giocatore Tommaso Strozzi ha effettuato nelle date 14/12, 16/12 e 23/12 tamponi antigenici per la ricerca del virus SARS- CoV-2 tutti con esito negativo, ricevendo di conseguenza in relazione a ciascuno di essi la Certificazione Verde Covid-19 avente validità 48 ore;
4. il giocatore, pertanto, nella data di svolgimento della gara era in possesso di Certificazione Verde Covid-19, necessaria per l'accesso all'impianto sportivo ed agli spogliatoi, benché fosse contestualmente destinatario del provvedimento di quarantena preventiva di cui sopra;

- rilevato che, in base alle disposizioni contenute nel Protocollo sanitario emanato dalla F.I.G.C. per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022 (allenamenti, attività pre-gara e gare) per il calcio dilettantistico e giovanile, versione aggiornata al 4 dicembre 2021, applicabile ratione temporis, è previsto che "La partecipazione alle attività dilettantistiche e giovanili agonistiche di livello regionale e provinciale [...] e alle attività di allenamento è così disciplinata: In Zona Bianca o Gialla: 1- Qualora tali attività abbiano luogo all'aperto e non sia previsto l'utilizzo di spazi adibiti a spogliatoi o docce: nessun obbligo di possesso di Green Pass Rafforzato o Certificazione verde Covid-19. 2- Qualora tali attività abbiano luogo all'aperto e sia previsto l'utilizzo di spazi adibiti a spogliatoi o docce, ovvero si svolgano al chiuso: obbligo di possesso di Certificazione verde Covid-19. [...]" ;
- considerato che, alla data del 18/12/2021, la Regione Piemonte era in Zona Bianca, e pertanto per la partecipazione alla gara in oggetto ai calciatori era richiesto il possesso di Certificazione verde Covid-19 per il solo utilizzo degli spazi adibiti a spogliatoi e docce ed in ogni caso per l'accesso agli spazi chiusi, certificazione che il giocatore Tommaso Strozzi possedeva giusto esito negativo di tampone antigienico effettuato in data 16/12/2021 presso l'Ambulatorio Galileo SRL di Novara, agli atti, e che il mancato rispetto del provvedimento di quarantena fiduciaria integra senza dubbio violazione di norma di legge, la cui valutazione è però sottratta alla competenza di questo Giudice;
- ritenuto altresì che parte reclamante non ha provato né anche solo allegato che la Dirigenza della Società ASD ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 fosse a conoscenza del provvedimento di quarantena fiduciaria emesso a carico, tra gli altri studenti, del giocatore in questione, e che anzi la lettera del Sig. Strozzi Christian induce a pensare il contrario, essendo ivi scritto che la Dirigenza era stata tenuta all'oscuro della situazione, e che pertanto nessuna responsabilità può essere addebitata alla Società resistente per il comportamento innegabilmente sconsiderato dei genitori e tutori legali del giocatore Tommaso Strozzi, né può considerarsi smentita la "Dichiarazione di rispetto prescrizioni sanitarie Gruppo Squadra" sottoscritta dal Dirigente della ASD ACCADEMIA BORGOMANERO 1961, in assenza di inequivoca prova di una pregressa conoscenza dell'obbligo di quarantena cui era sottoposto il calciatore;

DELIBERA

- di respingere il reclamo proposto dalla società IVREA CALCIO ASD;
- di disporre l'omologazione del risultato conseguito sul terreno di gioco: IVREA CALCIO ASD - ASD ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 0 - 2
- di disporre il definitivo addebito, sul conto federale della Società IVREA CALCIO ASD, dell'importo della tassa di reclamo.

Registrati o fai l'accesso e commenta