Dal comunicato ufficiale numero 77 del 12 maggio:
"La società ASD JUNIOR BIELLESE LIBERTAS, con posta elettronica spedita il 12.05.2016 alle ore 12.05, ha inteso proporre reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe.
Preliminarmente occorre rilevare che l'atto é privo di valida sottoscrizione da parte di soggetto con potere di rappresentare la società. Manca altresì l'attestazione comprovante l'invio di copia alla controparte come richiesto dal C.G.S. allorché il reclamo potrebbe modificare il risultato della gara.
La mancata osservanza delle norme procedurali inficia la regolarità dell'atto rendendolo inammissibile. Ciò premesso pertanto, SI DELIBERA - di respingere il reclamo dichiarandolo INAMMISSIBILE con conseguente conferma del risultato conseguito in campo e cioé: JUNIOR BIELLESE LIBERTAS - BORGARO 0=2
- di porre a carico della società Junior Biellese Libertas l'addebito della tassa reclamo non versata"