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Under 14 regionali - Ridotta la squalifica al giovane giocatore del Pinerolo, da due anni a tre mesi

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CORTE D'APPELLO - Di seguito pubblichiamo il comunicato ufficiale della Corte sportiva d'appello a seguito del reclamo del Pinerolo per la squalifica di due anni inflitta al suo giovane tesserato, dopo l'espulsione subita in Saviglianese-Pinerolo del 10/2/2024.
 


"Il ricorso ha ad oggetto la squalifica inflitta al giovane calciatore SIGNORETTA Giuseppe (squalifica sino al 15.2.2026).
Il G.S. ha applicato la sanzione prevista dall’art.35 commi 1 e 2 CGS (due anni di squalifica) perché dopo essere stato espulso per espressione blasfema “sputava in direzione del direttore di gara, attingendolo alla persona. Al termine della gara invitato dal proprio allenatore a scusarsi con l’arbitro, rivolgeva allo stesso minacce di violenza fisica”.
Nulla quaestio sul fatto ancorchè la natura delle minacce non sia chiara in quanto il direttore di gara nel suo rapporto non definisce il tenore delle minacce che riporta in modo generico. Ciò che rileva e balza subito agli occhi è l’entità della sanzione, una sanzione pesantissima per un ragazzo giovane quale Giuseppe Signoretta (nato il 2.9.2010 e quindi non ancora quattordicenne al momento del fatto). Il G.S ha correttamente applicato la lettera della norma in questione senza però riconoscere alcuna attenuante nonostante la giovanissima età del giocatore.
Il tema oggetto di questo reclamo, però, non si esaurisce (come vedremo) con la questione della riconoscibilità o meno di eventuali attenuanti ex art. 13 CGS, cosa che avrebbe comunque consentito una mitigazione del trattamento sanzionatorio.
Il tema è più ampio e abbraccia il concetto di colpevolezza inteso come responsabilità colpevole ovvero attribuibilità del fatto all’autore dal punto di vista soggettivo (mi rappresento il fatto illecito e lo voglio) e conseguente meritevolezza della sanzione. Il soggetto agente deve avere raggiunto un grado di sviluppo fisico e psichico tale da poter comprendere il valore etico-sociale delle proprie azioni, da distinguere ciò che è giusto da ciò che è ingiusto, in modo da percepire la sanzione come la giusta retribuzione per quanto commesso e apprezzarne la funzione rieducativa. Questo il presupposto dell’imputabilità delle condotte “illecite” e della relativa risposta sanzionatoria da parte dell’ordinamento.
Non a caso l’ordinamento giuridico penale esonera gli infra quattordicenni da responsabilità e tratta meno severamente gli ultraquattordicenni minori di età rispetto ai maggiorenni, prevedendo tipologie di trattamenti sanzionatori prevalentemente finalizzati alla rieducazione. L’ordinamento sportivo invece non si preoccupa minimamente della questione e non fa distinzione alcuna: ragazzini e adulti trattati allo stesso modo con buona pace di tutti i principi che fondano invece il sistema penale minorile nel quale ci si confronta con fatti di ben diversa gravità. Il sistema penale minorile ha scelto di costruirsi intorno al concetto di imputabilità: per poter procedere penalmente nei confronti di un minore è necessario che questi sia imputabile, ovvero che sia stata valutata la capacità del minore per essere dichiarato responsabile di un reato e essere sottoposto a una pena. L’ordinamento sportivo no.
Tra l’altro, lo sputo, nel sistema penale, non avrebbe alcuna rilevanza penale in quanto il reato di ingiuria (art.594 C.P.), a cui sarebbe riconducibile tale condotta, dal 2016 non è più previsto dalla legge come reato. Ovviamente non si vuole arrivare a sostenere la liceità e l’irrilevanza disciplinare di certe condotte solo perché tenute da ragazzi, ma le riflessioni sopra svolte impongono all’interprete di confrontarsi con un’evidente distonia e di porre rimedio ad una imperdonabile disattenzione del legislatore sportivo, colmando l’evidente lacuna normativa del non avere previsto un diverso e specifico trattamento sanzionatorio dal prevalente tratto rieducativo per i più giovani in ragione della loro diversa “capacità criminogena”.
Come già detto, la soluzione non la si trova neanche nella disposizione sulle attenuanti (art.13 CGS): sono applicabili a tutti i fatti a prescindere dalla imputabilità dei medesimi ed hanno lo stesso effetto sulla sanzione principale a prescindere dalla età dell’autore. Al riguardo, il legislatore sportivo potrebbe valutare l’introduzione di una diposizione che comporti la drastica riduzione della sanzione, ad esempio, dalla metà a due terzi, sulla scorta di quanto previsto nel codice penale per le attenuanti ad effetto speciale. Allo stato però il sistema normativo è quello delineato sino ad ora ovvero privo di considerazione per la diversa imputabilità dei minori che invece non può essere ignorata nel momento in cui si tratta della loro responsabilità e delle relative conseguenze sanzionatorie. Venendo quindi alla condotta in esame, si osservi che lo sputo è declinato come condotta violenta nella disposizione dell’art. 35 CGS “Condotte violente nei confronti del direttore di gara” intendendosi come tali quelle “che si concretizzano in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività”.
Ciò che rileva ai nostri fini è la volontarietà della condotta aggressiva violenta (fra cui lo sputo come testualmente citato nella norma). La volontarietà della violenza deve passare sotto la lente di ingrandimento della imputabilità e portare ad una diversa valutazione dell’agire violento quando l’autore sia infraquattordicenne (nel caso di specie, tra l’altro, è documentata la difficoltà del giovane atleta a governare gli stati emotivi). L’obbiettivo è consentirgli di percepire in modo corretto la portata retributiva della sanzione per beneficiare degli effetti rieducativi. Chi non ha raggiunto un grado di sviluppo fisico e psichico tale da poter comprendere il valore eticosociale delle proprie azioni (v. supra) non può rappresentarsi e volere lo sputo verso il direttore di gara come gesto aggressivo violento, ma se lo rappresenta come denigratorio, irrispettoso, offensivo in altre parole irriguardoso ovvero tale da essere riconducibile alle condotte sanzionate a norma dell’art.36 CGS.
Per tale condotta, certamente gravemente irriguardosa, l’infraquattordicenne Giuseppe SIGNORETTA deve essere squalificato per un periodo superiore ai minimi edittali dell’art.36 CGS che, considerata la giovanissima età, si stima equo non superiore a tre mesi ovvero sino al 15.5.2024. Questa Corte auspica che i tre mesi di assenza dal campo consentano al giovane SIGNORETTA di percepire il significato rieducativo della sanzione; ciò potrà avvenire solo se anche la Società di appartenenza sarà parte attiva, ad esempio, impiegandolo nel periodo della squalifica in attività di servizio quali riordino spogliatoi, cura e gestione delle attrezzature sportive, preparazione per gli allenamenti e in ogni altra attività che si riterrà utile al fine indicato.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello, in riforma della decisione del G.S. pubblicato sul C.U. n. 59 del 15.2.2024, riqualificato il fatto nella violazione di cui all’art.36 CGS, delibera: SQUALIFICA SINO AL 15.5.2024 nei confronti del giocatore Giuseppe SIGNORETTA". 

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