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Venerdì, 17 Aprile 2015 19:09

Non validi i vincoli firmati dai minorenni? Gli interventi di Bellioli, Bacchetta e dell'avvocato Bocchietti

Scritto da redazione

Vincolo dei calciatori minorenni - Una sentenza del Tribunale di Verbania mette a rischio il tesseramento dei giovani calciatori e la sopravvivenza stessa delle società sportive. Riportiamo gli interventi di Bellioli, Bacchetta e dell’avvocato Bocchietti, e alcuni articoli per ricostruire la vicenda.

LA POSIZIONE DELLA LND SULLO SVINCOLO PER I CALCIATORI MINORENNI

A seguito della sentenza del Tribunale di Verbania, a rischio migliaia di tesseramenti ed i relativi vincoli.

La FIGC-Lega Nazionale Dilettanti, preso atto della sentenza del Tribunale civile di Verbania in sede di Appello, ha dato mandato ai propri legali di affrontare una decisione orientata a sconvolgere, in modo deleterio, il mondo dei settori giovanili del calcio nazionale mettendo a rischio migliaia di tesseramenti. "La sentenza di Verbania - ha dichiarato il numero uno della LND, Felice Belloli - è fortemente impattante per l'intero sport giovanile italiano ed a questo proposito chiederemo l'intervento del Coni così come, nello specifico della nostra disciplina, affronteremo la questione insieme alla Figc".

Fonte: www.lnd.it

IL COMUNICATO DI ERMELINDO BACCHETTA

Ritengo opportuno dare una corretta interpretazione su quanto riportato dai mass-media riguardo alla sentenza del Tribunale di Verbania che ha dato ragione ai genitori di un ragazzo, ritenendo nullo il vincolo poiché tale garanzia non è stata ritenuta un atto di ordinaria amministrazione bensì di straordinaria amministrazione e che pertanto, in quanto tale, richiederebbe l’autorizzazione di un Giudice Tutelare.

Sentito il parere di alcuni legali con cui ho rapporti di amicizia, mi viene ribadito che gli atti che richiedono la presenza del Giudice Tutelare sono di tutt’altra natura, legata ad atti di vendita di beni, di ipoteche, di pegni, di questioni ereditarie o di contrazione di prestiti che passerebbero con la maggiore età sulle spalle del minorenne. Sicuramente non legati all’atto di un tesseramento.

Occorre anche vedere il lato positivo di questa sentenza. Infatti, se la stessa è formulata su una previsione di giudizio favorevole del Giudice Tutelare, essa non mette alcun dubbio sulla legittimità del vincolo. Mi pare anche opportuno evidenziare come tale decisione non rimane confinata nel mondo del calcio e si trasferisce a tutte le attività giovanili delle Federazioni del C.O.N.I..

Alla luce di quanto sopra, informato da una televisione locale nella giornata di mercoledì mentre mi trovavo a Casale per le celebrazioni cittadine, ho immediatamente replicato ribadendo che tale decisione è legata esclusivamente al ricorso presentato dalle persone, e pertanto non è di fatto applicabile immediatamente a tutte le società e a tutti i giocatori minorenni. Nel contempo avvertivo di ciò il Presidente della Federcalcio Carlo Tavecchio che si trovava con me, il Presidente e il Segretario Generale della L.N.D. che si trovavano insieme alla finale di Coppa Italia di Serie D, facendo sì che intervenissero subito con i nostri legali affinché venisse preso in esame eventuale ricorso in Corte di Cassazione.

Mi sono poi sentito anche nella prestissima mattinata odierna con il Vice Presidente di Area Nord, avvocato Claudio Bocchietti, con il quale abbiamo esaminato a fondo la situazione e dal quale ho ricevuto un suo personale parere scritto sull’aspetto legale della vicenda, che allego alla presente nel  virgolettato più in basso.

Pertanto credo di poter tranquillizzare tutti quanti sul fatto che la situazione è sotto controllo e che sicuramente al momento non crea alcun problema diretto alle nostre associate. Mi pare doveroso in ultimo evidenziare come la questione sia degenerata per la mancata comunicazione da parte della società interessata dalla causa giudiziaria, senza inoltre verificare presso la Federazione la concessione al ricorrente e alla sua famiglia del superamento della clausola compromissoria, che obbliga i tesserati a chiedere autorizzazione al Presidente Federale per potere adire alle vie legali ordinarie. Ribadisco a tutte le società che ogni qual volta si viene a verificare una situazione del genere occorre dare tempestiva comunicazione al CR affinché lo stesso possa dare le giuste comunicazioni agli organi federali superiori.

Vi invito a leggere con molta attenzione le note dell’avvocato Bocchietti, qui sotto riportate.

ERMELINDO BACCHETTA (Presidente C.R. Piemonte Valle d’Aosta FIGC-LND)

L’INTERVENTO DELL’AVVOCATO BOCCHIETTI

“Una Sentenza, per giunta gravemente errata dal punto di vista giuridico, non è una legge, non fa giurisprudenza, merita solo di essere impugnata nella opportuna sede giudiziaria che è la Corte di Cassazione. Come Federazione stiamo valutando con i nostri consulenti legali proprio l’opportunità di ricorrere in Cassazione con i nostri Avvocati. La Sentenza infatti ha affermato un principio giuridico assolutamente inaccettabile non solo per le nostre società sportive, ma per l’intero mondo dello sport giovanile, il principio in base al quale per tesserarsi per qualsiasi sport occorrerebbe l’autorizzazione del Giudice Tutelare. Anche il tesseramento dunque avrebbe bisogno della “carta bollata” e dei tempi biblici della magistratura ordinaria per essere valido ed efficace, il che non è assolutamente accettabile. D’altra parte non è accettabile, se mi è consentita una valutazione tecnico-giuridica, la stessa base del ragionamento applicato dal Giudice. Quest’ultimo, infatti, in base alle notizie di stampa di cui fino ad ora siamo in possesso, ha applicato il III comma dell’art. 320 c.c. inquadrando il tesseramento tra gli atti di “straordinaria amministrazione” per il quali non basta la firma dei due genitori ma, appunto, occorre necessariamente l’autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale. Già solo il fatto che il tesseramento venga visto come un atto pregiudizievole, cioè dannoso per il minore è una cosa aberrante perché lo sport rappresenta un modo per crescere sani e non certo un pericolo da evitare. Lo stesso art. 320 c.c. sottolinea quali sono gli atti che richiedono l’autorizzazione del Giudice Tutelare. Si tratta degli atti con i quali i genitori vorrebbero vendere dei beni dei propri figli minori, ipotecarli, darli in pegno, atti con i quali i genitori rinunciano ad una eredità o accettano una eredità con grandi passività a danno del figlio minore, atti con i quali i genitori contraggono prestiti che poi il minore dovrebbe restituire e atti con i quali il minore stipula contratti di locazione di durata superiore a nove anni. Ora, anche solo ipotizzare che il minore che intenda giocare a calcio o fare tennis o andare a nuotare sia posto in una condizione paragonabile al minore che vende una casa, è un fatto che ripugna prima che al diritto al buon senso. Quindi a mio parere la Sentenza merita di essere impugnata in Cassazione perché diversamente si creerebbe la paralisi totale dello sport giovanile.

Il Giudice ha annullato il tesseramento qualificandolo come atto di “straordinaria amministrazione” per conto del minore. Ogni altra valutazione della Sentenza appare allo stato strumentale ed infondata. In particolare il Giudice non ha detto e non poteva dire ciò che qualche associazione di calciatori intende fargli dire. Il Giudice non ha detto che il tesseramento pluriennale è illegittimo in sé e per sé. E nessun Giudice ad oggi può dire che un tesseramento fino a 25 anni, com’è quello dei calciatori della FIGC-LND, sia contrario alle regole del nostro ordinamento. Voglio ancora ribadire, infatti, che non esiste alcuna legge nè dell’ordinamento sportivo nè dell’ordinamento statale, che vieti un tesseramento pluriennale. E’ bene ribadire che l’unica norma esistente ad oggi sulla durata dei tesseramenti per le Federazioni Sportive è l’art. 12 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive, norma emanata dal CONI che, anche nella ultima versione, quella approvata dal Consiglio Nazionale del CONI il 28.10.2014 al n. 1523, si limita a stabilire che la durata del tesseramento deve essere “congrua e ragionevole”. Al di là di questa generica norma non esiste una norma nè dello Stato Italiano né dell’Unione Europea che stabilisca l’obbligo per Federazione di una durata annuale del tesseramento. Infatti parecchie federazioni anche tra le più importanti (tra queste il nuoto e la pallavolo) acconsentono tesseramenti di durata anche superiore a quelli previsti dalla FIGC-LND. Per le società della FIGC-LND sarebbe estremamente complicato se non impossibile vedersi svincolati tutti i giocatori al 30 giugno di ogni anno e dover rifare ogni anno, da zero la propria squadra. E’ un periodo di crisi per tutti, anche per le società sportive e ipotizzare che una società sportiva al 30 giugno di ogni anno debba “sborsare” ingenti somme per i giocatori svincolati che farebbero l’asta di se stessi, significa uccidere il sistema del calcio dilettantistico, sistema fondato sulla continuità del rapporto associativo con i propri calciatori. D’altra parte è una regola fondamentale del vivere civile quella del “pacta sunt servanda”: se un calciatore vuole pattuire con la propria società un vincolo sportivo valevole solo per una stagione sportiva basta essere chiari fin dall’inizio e fare applicazione dell’art. 108 NOIF che consente, in alternativa al vincolo pluriennale, il vincolo annuale. Non è corretto che un giocatore scelga liberamente di fare un tesseramento pluriennale e poi ricorra il Giudice per farselo annullare mettendo in crisi la società sportiva. So che Delrio voleva aprire un tavolo di confronto su questo tema del vincolo sportivo nel calcio, noi come FIGC-LND non abbiamo alcuna difficoltà a sederci ad un tavolo politico di trattativa ferme le esigenze delle nostre società sportive che dobbiamo in ogni modo tutelare, ma comunque un tale tavolo di cui si è tanto parlato, per ora non è stato convocato forse perché anche la politica si rende conto che le richieste dei calciatori non hanno alcun substrato legale e appaiono contro producenti rispetto allo sviluppo del calcio giovanile che da 50 anni a questa parte in Italia è fondato sulla centralità delle società sportiva che devono poter contare su un minimo di stabilità nelle rose”.

Avv. Claudio Bocchietti (Vice Presidente Area Nord LND)

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Articolo di  Vincenzo D'Angelo del 16 aprile 2015

Una nuova sentenza rischia di sconvolgere ancora una volta il calcio. In particolare il mondo dei settori giovanili. In pratica, qualunque firma che lega un minorenne a una società di calcio, vincolandolo fino all'età di 25 anni, è stata ritenuta nulla anche se accompagnata dalla "garanzia" dei due genitori, poiché non si tratta di un atto di ordinaria amministrazione come ritenuto dalla leggi federali, bensì di straordinaria amministrazione e come tale richiederebbe l'autorizzazione del giudice tutelare. Almeno è quanto hanno stabilito il giudice di Pace Crapanzano in primo grado e il giudice del Tribunale civile di Verbania Mauro D'Urso in appello in merito alla vertenza tra un minore tesserato la Virtus Villadossola. È come se centinaia di migliaia di minorenni che giocano a calcio a livello dilettantistico abbiano firmato un contratto nullo e quindi sono tutti liberi di cambiare società ogni anno, senza che esse possano percepire alcun indennizzo o premio di valorizzazione come invece prevede ora il regolamento. 
I FATTI  Il giovane calciatore, nell'estate 2011 firmò con la Virtus per giocare tra gli Juniores. L'anno successivo la squadra non si iscrisse al campionato così i suoi tesserati, per andare a giocare in un'altra società, avrebbero dovuto "riscattare" il proprio cartellino. La famiglia si è opposta e il giudice di Pace ha sancito che, diversamente da quello che considera la Lega Nazionale Dilettanti, la firma del cartellino, se riguarda un minorenne, necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare e non della semplice firma dei genitori del minore. Il giudice di Appello ha modificato i termini ma confermato la sentenza. Dunque ora la Figc dovrà intervenire per regolamentare la situazione, altrimenti può andare in tilt il sistema. L'avvocato Mattia Grassani, tra i massimi esperti di diritto sportivo, ammette: "Una sentenza assolutamente impattante su tutto il sistema. Il secondo grado dà forza alla tesi di primo e mette a rischio migliaia di tesseramenti e i relativi vincoli e premi di valorizzazione ad oggi vigenti".

Fonte: www.gazzetta.it

IL FATTO QUOTIDIANO – Articolo di Luca Pisapia del 16 aprile 2015

Una piccola sentenza Bosman. Piccola nel senso che interessa ilcalcio giovanile, per il resto di portata quasi identica, destinata ariscrivere le regole del calcio. Per lo meno in Italia. Accade a Verbania, dove un giudice ha considerato nullo il contratto firmato da un calciatore minorenne con una società perché manca l’autorizzazione del giudice tutelare. A questo punto salterebbe il famoso “vincolo” – da molti deprecato, in primis dall’Assocalciatori, e di cui è invece strenuo difensore il nuovo presidente della Lnd (Lega Nazionale Dilettanti) Felice Belloli – e potrebbero non essere più validi decine di migliaia di tesseramenti di calciatori minorenni in tutto il Paese. Per questo Belloli definisce la sentenza “deleteria” e annuncia di avere dato mandato ai suoi legali “di affrontare una decisione orientata a sconvolgere, in modo deleterio, il mondo dei settori giovanili del calcio nazionale mettendo a rischio migliaia di tesseramenti”.

Lo stesso Belloli attacca: “La sentenza di Verbania è fortemente impattante per l’intero sport giovanile italiano. E a questo proposito chiederemo l’intervento del Coni così come, nello specifico della nostra disciplina, affronteremo la questione insieme alla Figc”. C’è da dire, infatti, che se questa sentenza diventasse giurisprudenziale, da un lato si otterrebbe la naturale libertà di rescissione del contratto consentita altrove, dall’altra però salterebbero i premi valorizzazione, che le società più importanti sono costrette a pagare alle piccole società che hanno cresciuto il calciatore. Con danni per l’intero sistema dei Dilettanti. Ma cos’è successo, nello specifico? E’ accaduto che nel 2011 un giovane calciatore ha firmato un contratto con la Virtus Villadossola. Era minorenne, e secondo il regolamento della Lnd (Lega Nazionale Dilettanti) la società è proprietaria del cartellino fino ai 25 anni di età, per via del vincolo.

“I calciatori ‘giovani’ dal 14mo anno di età anagraficamente compiuto possono assumere con la società della Lnd per la quale sono già tesserati, vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25mo anno di età, acquisendo la qualifica di ‘giovani dilettanti’”, recita infatti l’art. 32 delle Noif (Norme organizzative Interne della Figc). Nel caso specifico però, la società l’anno successivo non si è iscritta al campionato – come ha riportato La Gazzetta dello Sport – e quindi i giovani calciatori per andare a giocare in un’altra società avrebbero dovuto ricomprarsi il cartellino. E’ qui che la famiglia del ragazzo si è opposta, e si è rivolta al giudice di Pace.

Il giudice ha stabilito che il contratto di un giovane calciatore non è “ordinaria amministrazione”, come l’ha sempre ritenuto la Lnd, ma “straordinaria amministrazione” e pertanto, oltre alla firma in calce come garanzia dei due genitori, è necessaria anche l’autorizzazione del giudice tutelare. Altrimenti il contratto è da non ritenersi valido. La sentenza di primo grado è poi confermata in appello dal giudice Mauro D’Urso del Tribunale Civile di Verbania. Il contratto è da ritenersi nullo. E con esso, per estensione, tutti i contratti in essere e già firmati senza l’autorizzazione del giudice tutelare. A questo punto sono da considerarsi non validi decine di migliaia di contratti già firmati. Come un giudice in Lussemburgo garantì lo svincolo ai calciatori europei nella sentenza Bosman, un giudice a Verbania permetterà a tutti questi ragazzi di svincolarsi al termine della stagione.

Fonte: www.ilfattoquotidiano.it

Ultima modifica il Venerdì, 17 Aprile 2015 19:16

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