SQUALIFICA SCARFIELLO – Punizione severa affibbiata dal Giudice Sportivo all’ala granata, colpevole di aver colpito il direttore di gara negli sviluppi di una rissa scaturitasi al termine del match con il Cagliari. Stagione finita, resterà lontano dai campi per otto lunghi mesi
Brutta tegola per i meccanismi del Torino Under 16 di Franco Semioli. I granata, in lotta per la vetta del Girone A (distante cinque lunghezze), dovranno fare a meno di un loro giocatore per il restante svolgimento della stagione. Il k.o. in casa del Cagliari per 3-2 ha lasciato così strascichi che vanno oltre l’aspetto più legato alle dinamiche di campo. A rendere ancora più spiacevole il giro a vuoto in terra sarda è la comunicazione del giudice sportivo che mette la parola fine all’annata di Luca Scarfiello. Il giocatore granata dovrà rimanere lontano dai terreni di gioco per ben otto mesi, reo di aver preso parte, negli istanti successivi al triplice fischio, a una rissa con alcuni avversari e di aver sferrato volontariamente uno schiaffo all’avambraccio al direttore di gara, impegnato nel dividere le due fazioni. A niente gli è valso il tentativo di togliersi successivamente la maglietta per non essere identificato. Di seguito il comunicato ufficiale:
COMUNICATO UFFICIALE N° 084/Campionati Giovanili del 15/02/2022
CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 16 SERIE A E B
Decisioni del Giudice Sportivo Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi e dal rappresentante dell’A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 15/02/2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
Gare del 13/02/2022
ESPLUSI DAL CAMPO Squalifica a tempo fino al 15/10/2022 a SCARFIELLO LUCA (TORINO) Al termine della gara, mentre prendeva parte ad una rissa con i giocatori della squadra avversaria, colpiva volontariamente, con uno schiaffo all’avambraccio di media intensità, l'Arbitro che era intervenuto per dividere i contendenti. Immediatamente dopo, si allontanava dal luogo dell’accaduto e si dirigeva verso la panchina, togliendosi la maglia nel tentativo di non essere identificato. Sanzione comminata ai sensi dell’art. 35, co. 2 CGS, ritenute prevalenti le circostanze attenuanti (non particolare violenza dell’atto indirizzato ad un organo non vitale) rispetto alle circostanze aggravanti (tentativo di evitare l’identificazione).