COMUNICATO - Dopo giorni di grande attesa il Dorina può festeggiare: reclamo accolto, vittoria a tavolino e regionali raggiunti. "Alla luce delle suesposte considerazioni, ritenuto, pertanto, che la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo a carico del Sig. Ciobanu, non ancora scontata, debba trovare esecuzione nella gara oggetto di reclamo, delibera di accogliere il reclamo presentato dalla società Dorina, assegnando gara persa alla Società Gar Rebaudengo, ed omologando il seguente risultato: Dorina-Gar Rebaudengo 3-0." Così recita il comunicato ufficiale di oggi, mercoledì 22 ottobre. Beffa per l'Academy Vanchiglia che per 3 giorni è stata virtualmente ai regionali e che dopo questa sentenza dovrà ripartire dai provinciali.
La notizia era nell'aria. Ve l'avevamo anticipata nel nostro report uscito lunedì. Il Dorina subito dopo la sconfitta contro il Rebaudengo aveva presentato ricorso, poiché ha detta del Varano, la società gialloblu aveva schierato un calciatore che risultava squalificato. La distinta di gara e il comunicato del 16 di ottobre parlavano chiaro, però prima di decretare la parole fine a questa vicenda c'era da attendere la decisione del giudice sportivo che è arrivata oggi, nel comunicato ufficiale del 22 ottobre. Sono quindi finalmente ufficiali le fantastiche 70 che parteciperanno ai prossimi campionati regionali u14.
Di seguito il comunicato ufficiale: "Il Giudice Sportivo Territoriale, - letto il reclamo presentato da parte della Società DORINA avverso la regolarità della gara disputata in data 19/10/2025 contro la società GAR REBAUDENGO, valida per le Fasi di Qualificazione Under 14, Girone 23, s.s. 2025/2026, con il quale la Società reclamante lamenta l'irregolarità della partita in ragione della convocazione e dello schieramento in campo da parte degli avversari, con la maglia n. 10, del calciatore David CIOBANU, impiegato sul terreno di gioco, il quale sarebbe stato in costanza di squalifica, non avendo scontato quella comminata ed evidenziata con il CU n. 31 del 16 ottobre 2025; - osservato che il predetto ricorso ed il relativo preannuncio sono stati depositati con PEC presso gli Uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta in data 19.10.25 (ore 18:53) e 19.10.25 (ore 22:00) contestualmente trasmessi, sempre a mezzo PEC, alla Società avversaria, che non ha depositato controdeduzioni; - esaminati il referto di gara, nonché la distinta giocatori della GAR REBAUDENGO per la gara in oggetto, dai quali risulta effettivamente lo schieramento in campo del suddetto giocatore, non solo perché aveva indosso la maglietta numerata con il 10, ma soprattutto perché, come emerge dal referto arbitrale, il direttore di gara, a fonte delle lamentele della società DORINA a fine partita circa l'utilizzo in gara del ragazzo, ha evidenziato nel referto come il n. 10 "teoricamente non poteva giocare invece ha giocato tutta la partita titolare"; - verificato altresì che lo stesso si trovava in costanza di squalifica, come lamentato dalla reclamante, non avendo scontato il turno di squalifica. Alla luce delle suesposte considerazioni, ritenuto, pertanto, che la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo a carico del Sig. CIOBANU, non ancora scontata, debba trovare esecuzione nella gara oggetto di reclamo, 10 DELIBERA - di accogliere il reclamo presentato dalla società DORINA, assegnando gara persa alla Società GAR REBAUDENGO, ed omologando il seguente risultato: DORINA - GAR REBAUDENGO 3-0; - di comminare l'ammenda di Euro 100,00 alla società GAR REBAUDENGO; - di squalificare il Dirigente accompagnatore Sig. Raffaele DRAGONE, che ha sottoscritto la distinta di gara, sino alla data del 03/11/2025; - di squalificare per un'ulteriore gara il giocatore David CIOBANU, squalifica da scontarsi a seguito della precedente; - di non disporre l'addebito della tassa di reclamo, in ragione dell'accoglimento dello stesso."