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Giovedì, 06 Aprile 2017 11:06

Allievi regionali - Porte troppo basse a Saluzzo, vittoria a tavolino per il Chisola

Scritto da redazione

GIUDICE SPORTIVO - La partita non era stata disputata perché “i lavori eseguiti, pur con encomiabile zelo, al fine di regolare l'altezza delle porte sortiva l'effetto di rendere impraticabile parte delle due aree di porta: con le operazioni di scavo manuale si era infatti prodotto un vero e proprio solco profondo tra i pali, tale da rendere pericoloso il terreno, non più livellato, per gli atleti, in particolare per i due portieri impegnati in queste zone”

Dall’ultimo comunicato ufficiale del Comitato regionale Piemonte e Valle d’Aosta:
La gara Saluzzo-Chisola non si è disputata e la società Chisola Calcio, con raccomandata spedita il 3/4/2017, ha proposto rituale e tempestivo reclamo postulando la mancata effettuazione della stessa a responsabilità della società ospitante, per non aver messo a disposizione un campo idoneo alla disputa della gara. Per tale motivo richiede a carico della società Saluzzo la sanzione sportiva della perdita della gara.
L'arbitro nel referto e nel successivo supplemento richiestogli da questo G.S. segnala che all'arrivo all'impianto sportivo riceveva una riserva scritta, consegnatagli alle ore 9.45, con la quale la società Chisola Calcio chiedeva la verifica delle misure regolamentari in ordine all'altezza della porte del campo di gioco. Alla misurazione infatti le stesse non risultavano conformi a quanto disposto dalla regola nº1 del Regolamento di Gioco: una porta era alta mt 2.40, l'altra da un palo mt 2.40 e dall'altra mt 2.35.
A questo punto l'arbitro invitava la società Saluzzo a provvedere a risolvere la problematica evidenziatasi, concedendo un tempo adeguato (40 minuti). Immediatamente alcuni dirigenti si attivavano, con l'ausilio di pale, per asportare terreno dalla zona delle porte, in particolare sotto le traverse. Al termine del tempo accordato, ad una nuova verifica, le porte risultavano essere alte mt 2.42 e quindi nella tolleranza concessa dalla regola nº1.
Tuttavia i lavori eseguiti, pur con encomiabile zelo, al fine di regolare l'altezza delle porte sortiva l'effetto di rendere impraticabile parte delle due aree di porta: con le operazioni di scavo manuale si era infatti prodotto un vero e proprio solco profondo tra i pali, tale da rendere pericoloso il terreno, non più livellato, per gli atleti, in particolare per i due portieri impegnati in queste zone.
La situazione veramente precaria viene evidenziata con una serie di fotografie allegate dall'arbitro al proprio referto, nonché da altre inviate, in sede di reclamo, dalla società Chisola Calcio. La stessa presentava una nuova riserva scritta, lamentando la pericolosità dei lavori effettuati come sopra specificato. L'arbitro ne prendeva atto e testualmente riporta: "La riserva mi trova concorde e mi trovo costretto a non far iniziare la partita".
Tutto ciò premesso si appalesa chiara la responsabilità della società Saluzzo, cui competeva, in qualità di società ospitante, l'obbligo della perfetta agibilità del terreno di gioco e pertanto, si delibera
- di accogliere il reclamo presentato dalla società Chisola Calcio, ed in applicazione dell'art. 17 comma 1 del C.G.S. assegnare gara persa alla società Saluzzo con il seguente risultato Saluzzo-Chisola Calcio 0-3
- di non procedere ulteriormente a carico della società Saluzzo in considerazione di quanto evidenziato in narrativa”.

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Ancora dal comunicato ufficiale del Comitato regionale Piemonte e Valle d’Aosta:
"Poiché la società Villanova Monferrato non si è presentata in campo presentata in campo per la disputa della gara Accademia Junior Borgomanero- Villanova Monferrato, si delibera di
- assegnare gara persa alla società Villanova Monferrato in applicazione degli Articoli 53/2 delle N.O.I.F. e 17 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con il seguente risultato: Accademia Junior Borgomanero-Villanova Monferrato 3-0
-di penalizzare di un punto in classifica la società Villanova Monferrato giusto il disposto dell'Art 53/2 predetto;
- comminare alla società l'ammenda di euro 103,00 come prima rinuncia".

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