Lunedì, 23 Dicembre 2024
Venerdì, 15 Novembre 2024 12:30

Under 17 regionale - L’arbitro ammette il suo errore tecnico, Novaromentin-Bulé Bellinzago è da ripetere

Scritto da redazione

GIUDICE SPORTIVO - Lo scontro al vertice del girone A, è da rifare: il 2-0 ottenuto sul campo dalla Novaromentin (che era salita così al primo posto insieme al Verbania, lasciando gli avversari secondi a -2) è stato vanificato da un errore tecnico dell’arbitro, che ha sbagliato sul campo, ma merita gli applausi per l’onestà con cui ha ammesso il proprio errore. Ecco l’estratto del Comunicato ufficiale


Il Giudice sportivo territoriale,

- ricevuto il reclamo presentato dalla società Bulé Bellinzago avverso la regolarità della gara disputata contro la società Novaromentin, sul campo di quest'ultima, in data 3/11/2024 e valevole per il campionato regionale Under 17, girone A, con il quale la reclamante si duole di un asserito errore tecnico dell'arbitro che avrebbero inficiato il risultato della stessa;

- rilevato che il ricorso è stato depositato regolarmente (…);

- esaminato il contenuto del reclamo, con il quale la società ricorrente si duole del fatto che l'arbitro, al minuto 34 del secondo tempo di gioco, sul risultato momentaneo di 1-0 in favore della squadra avversaria, dopo aver fischiato al portiere del Novaromentin un'infrazione per trattenuta del pallone con le mani oltre il tempo consentito ed averlo ammonito, abbia fatto riprendere il gioco scodellando lui la palla, e lasciandola quindi in possesso della squadra ospitante, invece che con un calcio di punizione indiretto in favore del Bulé Bellinzago, come da regolamento. Secondo la tesi della ricorrente, tale errore tecnico sarebbe stato ammesso dall'arbitro al termine dell'incontro, con impegno a segnalarlo nel proprio referto;

- esaminato il referto dell'arbitro, dal quale risulta effettivamente l'ammonizione del portiere della formazione del Novaromentin al minuto34 della ripresa, ma senza che sia menzionato l'episodio oggetto di contestazione né scritto alcunché in merito ad un asserito errore di applicazione del regolamento da parte del direttore di gara;

- consultato il Regolamento del Giuoco del Calcio, il quale prevede alla regola 12, paragrafo 2, che “un calcio di punizione indiretto è assegnato se un portiere, all'interno della propria area di rigore, commette una delle infrazioni seguenti: o controlla il pallone con le mani / braccia per più di sei secondi prima di spossessarsene [...]";

- interpellato sull'episodio l'arbitro, Amedeo Giani, egli con proprio supplemento ha ammesso l'errore tecnico oggetto di reclamo;

- rammentato che le decisioni di natura tecnica e disciplinare assunte in campo dagli ufficiali di gara sono sottratte alla competenza del Giudice sportivo a meno che non sia lo stesso ufficiale di gara ad ammettere un proprio errore e che tale errore abbia comportato una effettiva alterazione del regolare svolgimento della partita, ipotesi che ricorre nel caso di specie, in quanto sul parziale di 1-0 al minuto 34 del secondo tempo di gioco la gara avrebbe potuto concludersi con un risultato differente da quello poi registrato in campo (ossia 2-0 in favore del Novaromentin, con seconda rete segnata al minuto 45 + 2 del secondo tempo);

- ritenuto pertanto fondato nel merito il ricorso in esame

delibera di accogliere il reclamo presentato dalla Bulé Bellinzago e conseguentemente di decretare la ripetizione della partita disputata contro la Novaromentin, dando mandato al competente Ufficio del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta di ricalendarizzare l'incontro.

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