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Giovedì, 10 Ottobre 2019 15:28

Under 14 regionali - Città di Cossato-Crescentinese, da 1-4 a 3-0 a tavolino

Scritto da redazione

GIUSTIZIA SPORTIVA - Reclamo accolto vista la posizione di Lorenzo Milano, che ha giocato sotto squalifica


Città di Cossato-Crescentinese, dal risultato di 1-4 maturato sul campo al 3-0 a tavolino deciso dal Giudice sportivo: un risultato che stravolge anche la classifica, affiancando le due squadre a 7 punti. È questo il verdetto della giustizia sportiva, che ha dato ragione al reclamo del Città di Cossato contro la posizione di Lorenzo Milano, che ha giocato sotto squalifica.

Ecco l’estratto del Comunicato ufficiale.

“Gara Città di Cossato-Crescentinese.

Il Giudice sportivo territoriale,

- visto il reclamo presentato dalla società Città di Cossato, avverso la regolarità della gara disputata in data 29/09/2019 contro la società Crescentinese, a motivo della presenza nella distinta della Crescentinese del giocatore Lorenzo Milano, nato il 05/03/2006, in costanza di squalifica;

- effettuate le opportune verifiche, dalle quali è emerso che il succitato giocatore risultava essere stato squalificato per una gara effettiva a seguito di espulsione comminata nella partita del 15/09/2019 e che tale sanzione non è stata scontata, in quanto il giocatore suddetto ha preso parte sia alla competizione del 21/09/2019 che a quella del 29/09/2019, oggetto di reclamo;

- preso atto delle deduzioni presentate dalla società Crescentinese, secondo le quali ci sarebbe stato uno scambio di persona da parte del direttore di gara e il giocatore espulso nella gara del 15/09/2019 non sarebbe stato il n. 4 Lorenzo Milano, ma il n. 3 Matteo Passuello;

- sentito l'arbitro sul punto, egli intendeva confermare la propria decisione di squalifica nei confronti di Lorenzo Milano;

- in forza dell'art. 21 del CGS, a norma del quale "Le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione";

DELIBERA

- di accogliere il reclamo presentato dalla società Città di Cossato, assegnando gara persa alla società Crescentinese omologando il seguente risultato: Città di Cossato- Crescentinese 3-0”.

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