COMUNICATO UFFICIALE - Accordo tra FIGC, LND e AIAC ratificato dal Comunicato ufficiale numero 108. La deroga non vale per gli istruttori della Scuola calcio e in caso di dimissioni
Un allenatore esonerato prima del 30 novembre 2022 da una società associata alla LND o di puro settore giovanile potrà, in deroga alla normativa vigente, tesserarsi e tornare ad allenare in un’altra società nel corso della stessa stagione sportiva, a condizione che la nuova società partecipi a un campionato o quantomeno a un girone diverso da quello a cui partecipava la società che ha esonerato il tecnico. Ma tale deroga non vale per gli allenatori esonerati da squadre dell’attività giovanile di base, ovvero la Scuola calcio. Si tratta di una grande svolta per gli allenatori delle società dilettantistiche e giovanili, che non rischiano di “bruciare” una stagione intera dopo poche settimane di lavoro. Ma attenzione, questa deroga vale solo in caso di esonero, non di dimissioni.
La disposizione, pubblicata sul Comunicato Ufficiale numero 108 della LND (clicca qui), è il frutto del protocollo di intesa firmato da FIGC, LND e AIAC, Associazione italiana allenatori calcio.