Lunedì, 23 Dicembre 2024
Venerdì, 29 Settembre 2023 16:38

Giudice Sportivo - Fioccano i provvedimenti. Spiccano la sentenza in U16 regionale e nell'U15 provinciale di Torino

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GIUDICE SPORTIVO - Diversi provvedimenti questa settimana. Il caso più controverso tra Città di Baveno e Union Novara, con un provvedimento che farà giurisprudenza.
 


REGIONALI

Sono tre le sentenze emanate nei campionati regionali. In Under 19 girone A viene assegnato il 3-0 al Città di Cossato nei confronti dell'Accademia Borgomanero: dopo il 2-2 sul campo, accolto il ricorso dei padroni di casa, in quanto il Borgomanero ha effettuato due sostituzioni in più rispetto al limite consentito. In Under 16 girone E nessun reclamo in Asca-Asti 0-2, ma il Giudice Sportivo ha trasformato il risultato in uno 0-3 in quanto l'Asca ha schierato un giocatore non regolarmente tesserato. Giocatore per altro espulso e che ora dovrà scontare due giornate, mentre la società dovrà pagare un'ammenda e il dirigente responsabile inibito fino al 24/11.
Ben più rilevante il fatto accaduto nel girone A di Under 16 tra Città di Baveno-Union Novara, gara terminata sul 4-0 per i padroni di casa. Il capitano del Baveno Riccardo Cautiero aveva ricevuto una squalifica per il 5° cartellino giallo ricevuto nell'ultima giornata dello scorso campionato Under 15. Dato che le squalifiche vanno scontate nella categoria di appartenenza, restava il dubbio se fosse valida questa stagione stante la differenza tra Campionato Under 15 e Torneo Under 16, ma da quest'anno anche l'Under 16 è riconosciuto come Campionato Allievi, quindi il ricorso dell'Union Novara era fondato. Il problema sorge nel momento in cui si legge nel comunicato che non è stata rispettata la procedura corretta di presentazione di suddetto ricorso, che però è stato ugualmente accolto. Non sarebbe la prima volta che un reclamo, anche corretto, venga rifiutato, ma in questo caso specifico il GS ha ritenuto che avendo avuto il Baveno la possibilità di ribattere, visto che il preannuncio di reclamo era stato pubblicato nel comunicato precedente, si sia potuto agire ugualmente. Di seguito riportiamo il comunicato completo emesso il 28/9.

Il Giudice Sportivo Territoriale,
- visto il ricorso presentato dalla Società A.S.D. UNION NOVARA avverso la regolarità della partita disputata in data 16/09/2023 contro la Società CITTA DI BAVENO 1908 SSD, valevole per il Campionato Regionale Under 16, girone A, s.s. 2023/2024, depositato a mezzo PEC presso gli Uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta in data 18/09/2023, con il quale la Società ricorrente contesta lo schieramento in campo da parte degli avversari del calciatore CAUTIERO Riccardo, in costanza di squalifica;
- rilevato che, dalla documentazione in atti, non vi è la prova che il ricorso sia stato preannunciato e notificato nei tempi a mezzo PEC alla Società avversaria, mancando la ricevuta di consegna della PEC;
- ritenuto comunque che, pur in presenza di ricorso apparentemente irregolare, il diritto al contraddittorio da parte della Società reclamata sia stato rispettato, quantomeno dalla comunicazione ricevuta in data 22/9/2023 dal Comitato Regionale che informava della trattazione del reclamo, nonché dalla iscrizione del preannuncio di reclamo sul C.U. regionale nº 19 del 21/9/2023;
- verificato che, in ogni caso, le doglianze della A.S.D. UNION NOVARA sono fondate nel merito, poiché dal referto di gara risulta che la Società CITTA DI BAVENO 1908 SSD ha effettivamente schierato in campo titolare con la maglia n. 5 il suddetto giocatore CAUTIERO Riccardo, che risultava in costanza di squalifica per recidività di ammonizioni nel Campionato regionale Under 15, provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale nº 92 del 2/5/2023, ultima giornata del campionato Under 15 s.s. 2022/2023, e quindi non ancora scontato;
- ritenuto quindi che il sig. CAUTIERO Riccardo avrebbe dovuto scontare la squalifica nella prima giornata del Campionato Regionale Under 16 della stagione in corso, al quale ha titolo a partecipare, in virtù di quanto sopra esposto
DELIBERA
- di accogliere nel merito il ricorso presentato dalla Società A.S.D. UNION NOVARA, sanzionando la Società avversaria con la perdita della gara ed omologando il seguente risultato:
CITTA DI BAVENO 1908 SSD-A.S.D. UNION NOVARA 0 - 3;
- di comminare l'ammenda di Euro 150,00 alla CITTA DI BAVENO 1908 SSD;
- di squalificare il Dirigente accompagnatore Sig. Alessandro ZANINETTA, che ha sottoscritto la distinta di gara, sino al 24/11/2023;
- di squalificare per un'ulteriore gara il giocatore CAUTIERO Riccardo sopra indicato, squalifica da scontarsi a seguito della precedente;
- di addebitare l'importo del contributo per il ricorso sul conto della Società ricorrente, visto il rilevato vizio di procedura.

PROVINCIALI

Pugno duro del Giudice Sportivo in merito a quanto riportato dal direttore di gara sui fatti concernenti la partita di Under 15 di Torino girone C tra Barcanova e Rebaudengo. Di seguito il comunicato ufficiale.

"Come si è rilevato dalla lettura degli atti ufficiali, la gara in oggetto non ha avuto un regolare svolgimento, essendo stata sospesa al 28 minuto del secondo tempo dall'arbitro, causa rissa in campo che ha coinvolto buona parte dei giocatori di entrambe le squadre.
Difatti, l'arbitro nel proprio referto riferisce che, improvvisamente, senza apparente motivo, si scatenava una rissa fra diversi giocatori. I dirigenti di entrambe le società, prontamente intervenivano per sedare l'accaduto, senza comunque riuscire nel loro intento.
Visto l'inefficacia dell'intervento di quest'ultimi, il direttore di gara, a questo punto, considerando che gli scontri continuavano e non potendo in alcun modo gestire la situazione, dopo aver atteso qualche minuto, per evitare ulteriori problemi, era costretto, suo malgrado, a sospendere definitivamente l'incontro.
L'operato dell'arbitro è ampiamente giustificato dall'estrema gravità dei fatti descritti e dall'impossibilità di controllare gli eventi.
Conseguentemente a ciò ed in virtù del principio di responsabilità oggettiva, riferibile a circostanze che hanno dato luogo a fatti che hanno influito in maniera decisiva sullo svolgimento dell'incontro e ne hanno impedito la regolare conclusione, nei confronti delle due società, ree di quanto accaduto, non può trovarsi alcun’altra soluzione se non quella della perdita della gara a proprio sfavore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 c. 1 del C.G.S.
Per questi motivi, si delibera:
- di assegnare gara persa ad entrambe le società, con il risultato di 0-3 /3 -0 a proprio sfavore;
BARCANOVA CALCIO - GAR REBAUDENGO 3-0/0-3
- di comminare l'ammenda di Euro 50.00 ad entrambe le società BARCANOVA CALCIO e GAR REBAUDENGO oggettivamente responsabili del comportamento dei propri tesserati;
- di rendere noto che gli altri relativi provvedimenti disciplinari sono stati assunti ed inseriti negli appositi paragrafi".

Altri cinque 3-0 a tavolino assegnati in questa tornata.
A Torino nei gironi A ed E Casellette-Rivoli 3-0 e Chivasso-Settimo 0-3, con tanto di -1 in classifica in quanto Rivoli e Chivasso non si sono presentate alla gara,
Situazione identica a Novara, sia in Under 16 con Libertas Rapid-Olimpia Sant'Agabio 0-3, che nel pre campionato Under 14 girone A in Borgolavezzaro-Juventus Club 3-0.
Nel campionato Juniores di Asti invece, Castelnuovo-Santena 1-8 viene ribaltata in 3-0, in quanto il Santena ha effettuato 7 sostituzioni in vece delle 5 consentite.
Per finire si registra la rinuncia del Valenzana Mado nel campionato Under 15 di Alessandria.

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