Martedì, 24 Dicembre 2024
Giovedì, 18 Febbraio 2016 15:01

Giovanissimi Torino - Partita sospesa per rissa, l’Olympic Collegno perde a tavolino per responsabilità oggettiva

Scritto da redazione

GIUDICE SPORTIVO - La motivazione: “I sostenitori, in gran parte genitori degli stessi giocatori, che hanno per primi insultato e minacciato i giocatori avversari ed hanno iniziato la zuffa, sono stati individuati e riconosciuti come sostenitori della società Olympic Collegno”.

Dall'ultimo Comunicato ufficiale del Comitato di Torino:
"Campionato Giovanissimi di Torino, gara del 14/2/2016 Olympic Collegno-Sporting Rosta.
La gara in oggetto, come si è rilevato dalla lettura degli atti ufficiali, non ha avuto un normale svolgimento, essendo stata sospesa al 31 minuto del secondo tempo, causa intemperanze dei sostenitori di ambo le società, soprattutto quelli di casa. Effettivamente, l'arbitro nel suo referto riferisce che, dal 10 minuto del primo tempo, i giocatori della società Sporting Rosta erano bersagliati da insulti ed offese da parte dei sostenitori della società Olympic Collegno. In particolare, i pesanti insulti, accompagnati da serie minacce, erano rivolti soprattutto all'indirizzo del giocatore dello Sporting Rosta, Braida Alessio, con lo scopo di minarne l'integrità psicologica. Tutto ciò si protraeva fino al 25 minuto del secondo tempo, allorquando il suddetto giocatore, dopo aver segnato una rete, portandosi sotto la tribuna, a vendetta degli insulti e minacce in precedenza subite, esultava con gesti scorretti nei confronti dei sostenitori avversari, conseguentemente a ciò l'arbitro lo ammoniva e lo espelleva per doppia ammonizione. Ciò scatenava l'ira degli stessi tifosi che fomentavano una violenta rissa con gli avversari. I sostenitori, in gran parte genitori degli stessi, che hanno per primi insultato e minacciato i giocatori avversari ed hanno iniziato la zuffa, sono stati individuati e riconosciuti come sostenitori della società Olympic Collegno, ciò è stato confermato all'arbitro anche da parte del capitano della medesima società. Nel contempo alcuni dirigenti accorsi cercavano di calmare gli animi. A seguito di ciò, i giocatori in campo rimanevano negativamente colpiti alla vista di quanto accadeva, tanto da non sentirsi più in condizioni di proseguire l'incontro. A questo punto, i due capitani, confrontandosi con l'arbitro e preso atto delle critiche condizioni della situazione venutasi a creare, hanno accettato con serenità la decisione di sospendere la gara. Nella fattispecie è fuori discussione la responsabilità oggettiva, in ordine alla mancata conclusione della partita, della società Olympic Collegno che deve pertanto essere condannata severamente, e, quindi, unica sanzione appropriata non può essere che quella della perdita della gara, se si considera anche il fatto che l'ordine e la sicurezza spettano alla società ospitante come previsto dall'art. 4/4 del C.G.S. Infine, enormemente deplorevole, per tale ragione, deve essere considerato anche lo spettacolo offerto dai genitori al cospetto dei calciatori minorenni che devono essere, attraverso lo sport, educati ed avviati soprattutto al rispetto degli altri.
A fronte di quanto su esposto, si delibera:
- di annullare il risultato acquisito sul campo;
- di assegnare gara persa alla società Olympic Collegno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17/1 del C.G.S., con il risultato: Olympic Collegno-Sporting Rosta 0-3
- di squalificare per una gara Braida Alessio della società Sporting Rosta, per doppia ammonizione;
- di comminare l'ammenda con diffida di euro 50,00 alla società Olympic Collegno, oggettivamente responsabile di quanto in premessa;
- di comminare l'ammenda di euro 25,00 anche alla società Sporting Rosta per il comportamento scorretto dei propri sostenitori".

Letto 2761 volte Ultima modifica il Giovedì, 18 Febbraio 2016 16:04

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