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Martedì, 27 Ottobre 2015 13:44

Giovanissimi Torino - Alpignano-Venaria si giocherà domani alle 18.30

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GIUSTIZIA SPORTIVA - Respinto il reclamo del Venaria, il big match è da ripetere: dall'esito della gara dipendono gli equilibri del girone F.

 

Si giocherà domani alle 18.30 Alpignano e Venaria di Giovanissimi, la partita (decisiva per le sorti del girone F) sospesa domenica 4 ottobre per la rissa che aveva coinvolto le due squadre, in seguito al pugno con cui il biancoazzurro Maranesi aveva colpito Campanella del Venaria. Il reclamo del Venaria, che voleva la vittoria a tavolino invece della ripetizione della gara decisa in prima istanza, è stato respinto dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale, come si legge sul comunicato ufficiale riportato qui sotto.

La partita, dicevamo, è decisiva per le sorti del girone. La Pro Settimo Eureka è prima a punteggio pieno, 24 punti in 8 giornate, l'Alpignano segue a 21 in 7 partite, il Venaria è terzo con 18 punti in 7 partite (domenica scorsa è arrivata, a sorpresa, la prima sconfitta con l'Orione Vallette). I Cervotti quindi devono vincere a tutti i costi per agganciare la qualificazione diretta ai regionali, mentre all'Alpignano potrebbe anche andare bene un pareggio, anche se i tre punti metterebbero i biancoazzurri in una botte di ferro. Comunque vada, ci sono ancora due giornate di campionato con incroci pazzeschi: alla prossima Pro Settimo Eureka-Venaria e l'insidiosa Orione Vallatte-Alpignano, all'ultimo turno Alpignano-Pro Settimo Eureka e la più facile Venaria-Carrara.

DAL COMUNICATO UFFICIALE

"Reclamo proposto dalla VENARIA REALE ASD avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale N° 13 dell’ 8/10/2015 in riferimento alla gara ALPIGNANO-VENARIA REALE disputata il 4/10//15 categoria Giovanissimi.

Con il reclamo in oggetto, pervenuto il 14/10/2015, VENARIA REALE ASD contesta la decisione assunta dal Giudice Sportivo di ripetizione della gara, che era stata invece definitivamente sospesa dall’arbitro. Rileva il Venaria che la gara non dovrebbe essere ripetuta ma confermata la statuizione arbitrale con conseguente conferma del risultato 0-3 in favore della stessa società poichè la sospensione della partita dovrebbe addebitarsi unicamente al comportamento aggressivo dei giocatori e sostenitori dell’Alpignano nei confronti di quelli del Venaria Reale. Quanto alla squalifica del giocatore De Martiis osserva Venaria Reale che il vero autore del comportamento sanzionato sia altro giocatore dell’Alpignano, ovvero Maranesi Lorenzo.

Il Collegio preliminarmente prende atto che il Giudice Sportivo ha già inviato comunicazione errata corrige in cui si rileva che “per errata trascrizione arbitrale nel C.U. n. 13 dell’8.10.2015 (…) veniva inserito il nominativo di De Martiis Matteo” e che pertanto “lo stesso deve ritenersi riqualificato a tutti gli effetti mentre per la stessa durata e stessa motivazione deve ritenersi squalificato Maranesi Lorenzo medesima società”; è pertanto intervenuta correzione dell’errore materiale del provvedimento.

Dato atto di quanto sopra, rileva questo Collegio che il reclamo è infondato in quanto, contrariamente a quanto asserito da Venaria Reale Asd, emerge dal referto arbitrale che il comportamento increscioso di giocatori e dirigenti sia ascrivibile indistintamente ad entrambe le società.

Si rileva inoltre che, in caso di reclamo da parte dell’Alpignano ben avrebbe potuto questo Collegio non solo non accogliere le impugnazioni, bensì infliggere la sconfitta ad entrambe le squadre con il risultato 0 -3 a causa della gravità dei fatti svoltisi nel campionato giovanissimi, categoria che dovrebbe formare i giovani al rispetto delle regole e dell’avversario. In assenza di reclamo proposto dall’Alpignano (la squadra si è limitata a presentare una memoria di precisazioni) ne consegue l’intangibilità del deliberato del giudice sportivo, non potendo questo Collegio esprimersi se non nei limiti di quanto devoluto al suo giudizio.

Per quanto sopra la Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che inoltre la tassa di reclamo non risulta versata, RESPINGE il reclamo proposto, confermando la decisione del Giudice Sportivo e disponendo l’addebito alla società della tassa di reclamo".

Letto 2454 volte Ultima modifica il Mercoledì, 28 Ottobre 2015 08:42

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