EMERGENZA CORONAVIRUS - La lettura del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ieri: difficile se non impossibile andare avanti con l’attività rispettando le regole imposte fino al 3 aprile: ma la salute viene prima di tutto ed è giusto che a decidere siano gli esperti
In Piemonte e Valle d’Aosta, tutta l’attività calcistica regionale e provinciale è stata annullata fino a lunedì 15 marzo, il Comitato regionale (che aveva inizialmente sospeso fino al 9 marzo) si è ovviamente adeguato alla scelta della Figc, che ha fermato tutta l'attività della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico. Ma dopo, a partire dal week end del 14 e 15 marzo fino alla scadenza del 3 aprile, prevista dal Dpcm, cosa succederà?
In base al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di due giorni fa, “lo svolgimento di eventi e competizioni (di ogni ordine e disciplina), nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti” sono consentiti “all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico”, ma con l’importante aggiunta che “le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19”.
Premesso che, in ambito FIGC, sono considerati agonisti gli atleti dai 12 anni compiuti (articolo 43 delle NOIF), ma che potrebbe arrivare una circolare da Roma che limiti tale definizione a settore giovanile e dilettanti (quindi dall’Under 14 in su), per permettere il regolare svolgimenti di partite e allenamenti diventa indispensabile la presenza di un medico. Alcuni presidenti si stanno dotando di termometri tipo quelli in uso negli aeroporti, ma è fuori di dubbio che quasi nessuno può garantire la presenza costante di professionisti che, in questa fase dell’emergenza, sono già chiamati a dare disponibilità straordinarie negli ospedali. Rispettare tale normativa sarebbe difficile anche se l'obbligo del medico si limitasse alla sola Eccellenza, mentre per le altre categorie di dilettanti e per le giovanili basterebbe "effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19", formula davvero vaga.
Non solo: “lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto (…) sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile tenere una distanza interpersonale di almeno un metro”. La distanza di un metro non è compatibile con nessuno sport di squadra e di contatto, quale ovviamente è il calcio. Quindi, a una lettura letterale, ragazzi e ragazze delle Scuole calcio potranno tornare a fare attività calcistica tra un mese, e nel frattempo dedicarsi al tennis o al podismo.
Quindi che succederà? Difficile dirlo ora, perché realisticamente nei prossimi giorni seguiranno altri decreti, in base all’evolversi dell’emergenza, e altre circolari esplicative della Figc. Di sicuro, la salute viene prima di tutto e la priorità è contenere la diffusione del coronavirus. Ed è giusto che a decidere siano gli esperti, i medici a livello tecnico e il Governo a livello politico. Il calcio viene dopo, anche a costo di mettere a rischio il regolare svolgimento della stagione sportiva.
DAL VANCHIGLIA: SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ PER EMERGENZA COVID-2019
Chi ha dato una lettura "restrittiva" del Dpcm è stato, per esempio, il Vanchiglia, che con la consueta serietà ha pubblicato il seguente comunicato:
"L’U.S.D. Vanchiglia 1915, prende atto dell’evoluzione negativa in relazione all’emergenza epidemiologica Covid-19 resa nota dagli enti preposti, e in particolare del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, da cui si generano una serie di problematiche che ricadono negativamente sulla gestione della nostra società. (...)
L’U.S.D. Vanchiglia, non essendo in grado di effettuare - a mezzo del proprio personale medico - i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del COVID-19 tra atleti, tecnici, dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano (per il settore dilettanti e per il settore giovanile), e non potendo garantire il rispetto della raccomandazione di mantenere distanza di un metro tra i piccoli atleti (per l’Attività di Base), dispone la sospensione di tutta l’attività per tutelare la salute dei propri ragazzi, tecnici e dirigenti, fino a nuove disposizioni".
LE DISPOSIZIONI DEL GOVERNO
Come si legge sul sito lnd.it, è stato “emanato un nuovo Dpcm con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus. Per quanto riguarda lo sport, le disposizioni del Governo sono contenute nel punto C del decreto. Vengono consentiti l'attività dilettantistica e gli allenamenti, purché svolti a porte chiuse e senza la presenza di pubblico. Ciò non vale per i comuni della cosiddetta “zona rossa”, dove le manifestazioni e le attività sono invece sospese. Tutte le misure del nuovo decreto avranno efficacia sino al 3 aprile.
Di seguito l’estratto del Dpcm.
c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni (la cosiddetta zona rossa, ndr), lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d)”.
Cosa dice l’allegato 1, lettera D? Ecco: “Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro”.
CHIARIMENTI IN MERITO ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DPCM DEL 4 MARZO 2020 RELATIVE AL RISCHIO “CORONAVIRUS”
Al fine di fornire utili informazioni in merito alla corretta gestione dell’emergenza “Coronavirus” ai Presidenti delle Società e Associazioni sportive dilettantistiche affiliate, relativamente a quanto contenuto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo u.s., si trascrivono qui di seguito le osservazioni pratiche elaborate dall’ufficio legale del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta, Studio Legale Comellini di Torino, anche conseguenti alle ultime precisazioni pervenute dai preposti organismi competenti.
Il DPCM differenzia le regole per le sedute di allenamento tra atleti agonisti e non agonisti.
ALLENAMENTI ATLETI AGONISTI
La FIGC prevede che sia considerato atleta agonista il tesserato che, compiuto il dodicesimo anno di età, partecipi attivamente ai campionati e/o tornei organizzati e calendarizzati dagli Organismi Federali competenti.
Per i suddetti atleti, nell’ambito delle rispettive sedute di allenamento, non è prescritto l’obbligo di mantenere la distanza di un metro l’uno dall’altro.
ALLENAMENTI ATLETI NON AGONISTI
Per gli atleti che non hanno compiuto il dodicesimo anno di età e per chi comunque non è considerato agonista, le sedute di allenamento devono tenersi rispettando la prevista distanza di sicurezza di un metro l’uno dall’altro. A titolo di esempio, non sarà possibile svolgere alcun tipo di partita durante l’allenamento.
UTILIZZO SPOGLIATOI
Il Decreto prevede che gli spogliatoi degli impianti sportivi possano essere utilizzati a condizione che sia garantita l’osservanza della distanza di un metro tra gli utilizzatori e delle eventuali prescrizioni sancite dal medico a tal fine incaricato.
PERSONALE MEDICO
Il Decreto nel prevedere che “…le Associazioni e Società Sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano…” non obbliga, né tantomeno suggerisce, la presenza continuativa nel corso delle sedute di allenamento di personale medico, ma obbliga il Presidente di ciascuna Società e Associazione sportiva – principale responsabile della sicurezza e della salute dei propri tesserati - ad avvalersi del medico sociale - o di altro medico competente - per la valutazione del rischio specifico “Coronavirus” e ad adottare a tal fine tutte le misure preventive necessarie per la salvaguardia della salute dei tesserati (per es., sanificazione dell’impianto e sua periodicità, controllo temperatura corporea e sua periodicità, ecc.)
Ciò significa che il medico prescelto sarà tenuto a rilasciare al Presidente di Società/Associazione un documento contenente la valutazione del rischio “Coronavirus” e uno o più protocolli specifici (norme di comportamento e cautela) utili alla prevenzione di tale rischio. Il documento e i protocolli dovranno essere efficacemente divulgati dalla Società/Associazione (pubblicazione sul sito internet o pagina social, consegna a mano controfirmata, ecc.) così da renderli noti a tutti i propri tesserati. Inoltre, oltre all’adozione di tali documenti dovrà disporsi e controllarsi la loro efficace attuazione.
SUGGERIMENTI PRATICI
- Valutare periodicamente lo stato di salute degli atleti
- Sanificare periodicamente gli spogliatoi e gli ambienti
- Fornire copia del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 a tutti i tesserati (https://piemontevda.lnd.it/wp-content/uploads/2020/03/Decreto_4_MARZO_2020.pdf)
- Fornire copia delle istruzioni della Federazione Medici Sportivi Italiani a tutti i tesserati (https://piemontevda.lnd.it/wp-content/uploads/2020/03/Suggerimenti_FMSI_vs_Coronavirus.pdf)
E’ consigliabile che i suddetti documenti siano controfirmati per presa visione da ciascun tesserato; per i minorenni dagli esercenti la potestà genitoriale.