Mercoledì, 21 Maggio 2025
Martedì, 20 Maggio 2025 09:55

Campionato U16 / Qualificazione U17 regionale - Rigore per bestemmia? No, punizione. Da ripetere Atletico Cbl-Rosta

Scritto da redazione

GIUDICE SPORTIVO - L’errore tecnico dell’arbitro vanifica la vittoria dei biancorossi: il regolamento dice chiaramente che la conseguenza delle “infrazioni verbali” è l’espulsione e calcio di punizione indiretto. Squalifica di 8 giornate per il portiere che ha proferito l’espressione blasfema: “il giocatore si rivolgeva al direttore di gara con epiteti ingiuriosi e sputandogli contro”. Riportiamo la sentenza pubblicata sul Comunicato ufficiale


Il Giudice Sportivo Territoriale,

  • ricevuto il reclamo presentato dalla società Atletico CBL avverso la regolarità della gara disputata contro la società Rosta Calcio in data 17 maggio 2025 e valevole per le fasi di qualificazioni Under 16 per Under 17 regionale, girone 6, s.s. 2024/2025, con il quale la reclamante si duole della circostanza che l'arbitro al minuto 17 del secondo tempo ha concesso un calcio di rigore a favore del Rosta Calcio in ragione di una espressione blasfema proferita dal portiere dell'Atletico CBL allorché aveva il pallone tra le proprie mani e nella propria area;
  • secondo la società reclamante vi è stato errore tecnico da parte del direttore di gara in quanto l'art. 12 del regolamento del gioco del calcio prevede, in casi simili, la sola punizione indiretta e non già il calcio di rigore. Pare inoltre che alla richiesta di spiegazioni da parte dei dirigenti dell'Atletico a fine gara, l'arbitro abbia confermato che l'assegnazione del calcio di rigore sia stata la conseguenza della bestemmia proferita dal portiere;
  • premesso che la Società Atletico CBL ha rispettato i termini per la presentazione del ricorso (…) e che il direttore di gara confermava la circostanza di aver concesso un calcio di rigore a favore del Rosta Calcio proprio a seguito del comportamento del portiere dell'Atletico che aveva bestemmiato;
  • si osserva che la Regola n. 12 del gioco del calcio prescrive che è assegnato un calcio di punizione indiretto se un calciatore “protesta, usa un linguaggio e/o agisce in modo offensivo, ingiurioso o minaccioso o compie altre infrazioni verbali”. L’ampia descrizione dei (vietati) comportamenti orali da parte dei calciatori consente di includere tra quelli ricompresi nella disposizione anche la bestemmia.;
  • pertanto, allorché il direttore di gara percepisce la pronuncia di una espressione blasfema, questi deve fermare il gioco, espellere il calciatore che l'ha pronunciata e assegnare un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria. Nel caso che ci occupa, invece, l'arbitro ha invece erroneamente (forse perché tradito dalla circostanza che l'espressione blasfema è avvenuta all'interno dell'area) assegnato un calcio di rigore. In conseguenza si ritiene dunque sussistente il lamentato errore tecnico nell’applicazione della norma;
  • delibera di accogliere per i motivi esposti il reclamo presentato dalla società Atletico CBL e di disporre la ripetizione della gara (…).

Il portiere M.I. è stato squalificato per 8 gare “per condotta gravemente irriguardosa e ingiuriosa nei confronti del direttore di gara, nei confronti del quale, dopo essere stato espulso (1 giornata), il giocatore si rivolgeva con epiteti ingiuriosi e sputandogli contro, pur senza attingerlo (condotta indegna per uno sportivo). La sanzione per detto comportamento, al limite dall'essere qualificato ex art. 35 c. 1 CSP con la conseguente squalifica minima di anni due, può essere contenuta in ragione della giovane età del calciatore e per la particolare situazione di tensione emersa sul terreno di gioco in conseguenza dell'espulsione di entrambi i portieri della medesima squadra”.

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