Venerdì, 05 Dicembre 2025
Venerdì, 05 Dicembre 2025 13:07

Under 14 regionali / Il giudice sportivo cancella la doppietta di Isadoh: la Capriatese vince il ricorso sul Cenisia

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Il Cenisia dopo la vittoria conquistata sul campo contro la Capriatese Il Cenisia dopo la vittoria conquistata sul campo contro la Capriatese

COMUNICATO UFFICIALE - Il giudice sportivo nel comunicato ufficiale diramato ieri, giovedì 04 dicembre, ribalta l'esito del campo e scombina la classifica del girone E: "...si delibera di accogliere il reclamo presentato dalla società Capriatese, assegnando gara persa alla Società Cenisia, ed omologando il seguente risultato:  Cenisia A R.L. - Capriatese 0-3, - di comminare l'ammenda di Euro 50,00 alla società Cenisia A R.L".


Da un 7-0 che spediva le violette nell'elitè del girone E ad uno 0-3 che cancella, in parte, quanto di buono era stato fatto in questo inizio di campionato dai ragazzi di Mirko D'Angiullo. Ma cosa è successo? I torinesi, per il 4° turno di campionato, ospitano sul proprio campo la Capriatese e il tecnico lancia dal primo minuto un classe 2013, piccolo, ma anche molto talentuoso, Christian Isadoh. Il ragazzo si trova subito bene negli spazi del campo a 11 e sigla una doppietta che insieme di Clari, Riccetti, Di Leo e al bis di Marchisone consegnavano i 3 punti al Cenisia. Tutto fantastico, se non fosse che 12 giorni dopo quell'incredibile successo arriva il comunicato ufficiale a cancellare la doppietta del centravanti e soprattutto a cambiare totalmente il risultato della gara. Come si legge dal comunicato Isadoh, nato il 25/12/2013, non poteva essere schierato perché non aveva ancora compiuto il dodicesimo anno. 

Di seguito il comunicato completo.

Il Giudice Sportivo Territoriale,  - letto il reclamo presentato da parte della Società CAPRIATESE avverso la regolarità della gara disputata in data 23/11/2025 contro la società CENISIA A R.L., valida per il campionato Regionale Under 14, Girone E, s.s. 2025/2026, con il quale la Società reclamante lamenta l'irregolarità della partita in ragione della convocazione e dello schieramento in campo da parte degli avversari, con la maglia n.9, del calciatore ISADOH CHRISTIAN JESUS, impiegato sul terreno di gioco, il quale non avrebbe potuto essere schierato poiché nato il 25.12.2013, non ancora dodicenne.  Osservato che il predetto ricorso ed il relativo preannuncio sono stati depositati con PEC presso gli Uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta in data 24/11/25 e 25/11/25 contestualmente trasmessi, sempre a mezzo PEC, alla Società avversaria.  Quest'ultima si è difesa evidenziando come il regolamento di Settore Giovanile dà la possibilità di utilizzare fino a 5 giocatori nati nell'anno 2013 che abbiano compiuto i 12 anni.  Esaminati il referto di gara, nonché la distinta giocatori del CENISIA A R.L. per la gara in oggetto, dai quali risulta effettivamente lo schieramento in campo del suddetto giocatore, non solo perché aveva indosso la maglietta numerata con il 9, ma soprattutto perché, come emerge dal referto arbitrale, il giovane calciatore è stato sostituito al minuto 9 del secondo tempo.  Il ricorso va accolto: il Comunicato Ufficiale n. 1 dell'attuale stagione sportiva per i campionati del Settore Giovanile e Scolastico detta la regola per la composizione della squadra dei "Giovanissimi", Under 14: "Possono prendere parte all'attività Under 14 i calciatori che, anteriormente al 1º gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 12º anno di età e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 13º" (pag. 16/49).  Pertanto il calciatore ISADOH, al 31 dicembre 2024, non aveva ancora compiuto il dodicesimo anno di età e pertanto non poteva essere schierato in campo.  In conseguenza, si  DELIBERA - di accogliere il reclamo presentato dalla società CAPRIATESE, assegnando gara persa alla Società CENISIA, ed omologando il seguente risultato:  CENISIA A R.L. - CAPRIATESE 0-3, - di comminare l'ammenda di Euro 50,00 alla società CENISIA A R.L.;  44 - di squalificare la Dirigente accompagnatrice Sig.ra Annalisa BUTERRI, che ha sottoscritto la distinta di gara, sino alla data del 16/12/2025;  - di non disporre l'addebito della tassa di reclamo, in ragione dell'accoglimento dello stesso.

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