Sabato, 09 Novembre 2024
Venerdì, 06 Febbraio 2015 10:24

Allievi fascia B Alessandria - Tommaso Cunietti squalificato un anno

Scritto da Redazione

GIUDICE SPORTIVO - Il giocatore della Gaviese '99 dovrà restare lontano dai campi fino al 16 gennaio 2016 per gli episodi durante la partita con l'Europa Bevingros

Qui di seguito le decisioni del Giudice sportivo comparse sul comunicato ufficiale n. 29 di Alessandria del 5/2/2015:

"Dal rapporto arbitrale si evince quanto la gara a margine sia stata sospesa a seguito di condotta manifestamente antisportiva tenuta da alcuni tesserati della società Gaviese. In particolare è emerso che al 10' del secondo tempo, il giocatore BOTTAZZI GIULIO insultasse l'arbitro subendo, peraltro il provvedimento dell'espulsione. Il sopraccitato, poichè portiere, veniva sostituito dal giocatore CUNIETTI TOMMASO che,alla ripresa del gioco, indossando già pettorina e guanti, operava ulteriore richiamo per tale ruolo al giocatore BUDU COSMIN. L'arbitro correttamente non procedeva all'interruzione del gioco in tale frangente,subendo per tale ragione, una violenta protesta dei citati giocatori da cui scaturiva una "testata" da parte di CUNIETTI ed insulti gravi e volgari da parte del BUDU a danno del medesimo direttore di gara. Con testualmente il Dirigente accompagnatore CECCHETTO ROBERTO invitato ad abbandonare il campo per proteste non aderiva a tale provvedimento. A quel punto, l'arbitro, non rilevando il persistere delle normali condizioni per proseguire la gara ne disponeva la sospensione. Giova rammentare quanto il rapporto di gara costituisca fonte primaria di prova, ex art. 35 CGS, e non sia controvertibile da mere dichiarazioni di parte. Si rammenti ancora che ai sensi dell'art. 29 c. 3 CGS,il GS non può in ogni caso giudicare sulla regolarità dello svolgimento delle gare con riferimento ai fatti che investano decisioni di natura tecnico - disciplinare adottate in campo dall'arbitro. Codesto ufficio sottolinea inoltre come la decisione assunta dall'arbitro di astenersi dal far proseguire la gara sia corretta e conforme al dettato previsto dall'art 64 NOIF; in tal senso il direttore di gara ha esattaente descritto come si trovasse, a fronte dell'atteggiamento assunto da alcuni tesserati della GAVIESE, in situazione tale da non consentirgli di proseguire la gara in piena indipendenza di giudizio. Per quanto sopra descritto, si assumono le seguenti DECISIONI:

- applicazione della perdita della gara nei confronti della società Gaviese ai sensi dell'art. 17 del CGS che pertanto sarà omologata con il risultato conseguito al momento della sospensione. EUROPA BEVINGROS E. - GAVIESE 3-0;

-di infliggere alla società Gaviese l'ammenda di euro 100,00;

-di inibire da ogni attività ufficiale il sig. CECCHETTO ROBERTO, dirigente della società Gaviese fino a tutto il 28/02/2015;

-di squalificare i giocatori CUNIETTI TOMMASO per il comportamento tenuto in narrativa fino al 17/01/2016;

-di squalificare il giocatore BUDU COSMIN per il comportamento tenuto in narrativa per quattro gare;

- di squalificare il giocatore BOTTAZZI GIULIO per il comportamento tenuto in narrativa per due gare"

 

Letto 2953 volte Ultima modifica il Venerdì, 06 Febbraio 2015 10:42

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