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Giovedì, 04 Aprile 2019 10:16

Caselle - Ridotta a una giornata la squalifica di Federico Lauritano e Riccardo Mulatero

Scritto da redazione

GIUDICE SPORTIVO - Reclamo accolto in quanto i due ragazzi del 2002 sono stati schierati in Prima categoria pur avendo già giocato al mattino “non certo per perseguire finalità antisportive bensì per favorire il graduale inserimento di due giovani meritevoli nelle partite della prima squadra”


Aveva suscitato tante polemiche la squalifica subita da Federico Lauritano e Riccardo Mulatero, 2002 del Caselle, fermati per un mese per aver esordito in Prima Categoria (domenica 10 marzo, nella partita contro il Caselle) dopo aver giocato al mattino nella loro categoria di appartenenza, l’Under 17. Il reclamo della società rossonera, volto alla riduzione della squalifica dei ragazzi, è stato accolto in quanto “sono stati schierati nella parte finale della partita a risultato abbondantemente acquisito non certo per perseguire finalità antisportive bensì per favorire il graduale inserimento di due giovani meritevoli nelle partite della prima squadra”.

Ecco l’estratto dell’ultimo Comunicato Ufficiale.

“Ricorso della società Caselle avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 50 del 21.3.2019 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, in relazione alla gara Caselle-Valdruento disputata in data 10.3.2019, campionato di Prima Categoria girone C.

Con ricorso inviato in data 25.3.2019 la società Caselle si duole del provvedimento indicato in oggetto con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con l'ammenda per € 300,00 la società medesima, con l'inibizione fino al 17.5.2019 il dirigente accompagnatore Roberto Bussi, con la squalifica fino al 19.4.2019 i calciatori Federico Lauritano e Riccardo Mulatero e chiede la riduzione di tutte le sanzioni.

La società ricorrente ammette la violazione dell'art. 34 comma 2 N.O.I.F. ma ritiene eccessive le sanzioni applicate atteso che i due calciatori, che in mattinata avevano disputato una gara valida per il campionato provinciale under 17, sono stati schierati nella parte finale della partita a risultato abbondantemente acquisito non certo per perseguire finalità antisportive bensì per favorire il graduale inserimento di due giovani meritevoli nelle partite della prima squadra.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La società ricorrente ha chiaramente dimostrato che la “scarsa attenzione” prestata al regolamento, che vieta la partecipazione dei calciatori a più di una gara nello stesso giorno, era giustificata esclusivamente da ragioni di carattere premiale atteso che, nella gara indicata in oggetto, Lauritano è entrato a dieci minuti dalla fine quando il punteggio era di 5-0 a favore del Caselle e Mulatero cinque minuti più tardi sul risultato di 6-0.

Per queste ragioni l'entità delle sanzioni va contenuta nei minimi previsti dal vigente ordinamento sportivo, ovverosia in una giornata di squalifica a carico dei giovani calciatori, quindici giorni di inibizione a carico del dirigente accompagnatore ed € 50,00 di ammenda a carico della società.

Per questi motivi la Corte Sportiva d'Appello, in accoglimento del ricorso, riduce

- a un turno di gara l'entità della squalifica rispettivamente a carico dei calciatori Federico Lauritano e Riccardo Mulatero;

- l'entità dell'inibizione a carico del dirigente accompagnatore Roberto Bussi rideterminandone la durata fino al 5.4.2019;

- a € 50,00 (cinquanta/00) l'ammenda a carico del Caselle”.

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