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Giovedì, 06 Febbraio 2020 10:14

Under 14 regionale - Dietrofront: Barcanova-Pianezza è da ripetere

Scritto da redazione

GIUDICE SPORTIVO - Il Giudice sportivo accoglie il ricorso del Pianezza. Le frasi razziste “non possano ritenersi espressive di una generalizzata condotta discriminatoria da parte  dei sostenitori del Pianezza e tantomeno da parte dei suoi tesserati”. Inoltre “il direttore di gara che ritenga di trovarsi di fronte a manifestazioni espressive di discriminazione deve interrompere momentaneamente la gara”. Riportiamo quanto pubblicato sul Comunicato ufficiale n.37 del Comitato regionale Piemonte VdA


Ricorso della società USD Pianezza avverso la decisione del Giudice sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 35 del 19.1.2020 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta in riferimento alla gara Barcanova-Pianezza del 19.1.2020 valida per il torneo Under 14 regionale, girone B.

La reclamante impugna il provvedimento del G.S. con il quale le è stata assegnata gara persa con il seguente risultato: Barcanova-Pianezza 3-0 e la ammenda di euro 150,00 ai sensi dell'art.62 CGS per fatti di discriminazione e razzismo imputati ai propri tesserati e sostenitori.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Due sono i profili che devono essere affrontati in questa vicenda: il primo relativo alla qualificazione dei fatti accaduti come manifestazione espressiva di discriminazione ex art. 62 CGS, il secondo relativo alla corretta applicazione della procedura indicata dalla norma citata da parte del direttore di gara.

Con riferimento al primo, non vi è dubbio che le frasi riportate negli atti di gara come profferite da un giocatore (circostanza sulla quale però non vi è alcuna certezza) e da alcuni genitori fra il pubblico, ancorché non possano ritenersi espressive di una generalizzata condotta discriminatoria da parte  dei sostenitori del Pianezza e tantomeno da parte dei suoi tesserati, rientrino nella fattispecie di cui all'art.62 CGS.

Con riferimento al secondo, si deve ricordare che il direttore di gara che ritenga di trovarsi di fronte a manifestazioni espressive di discriminazione deve interrompere momentaneamente la gara, comunicare l'interruzione temporanea alle squadre e convocare al centro del campo tutti i giocatori insieme agli altri ufficiali di gara ed attendere che le manifestazioni discriminatorie abbiano termine.

Ove l'interruzione debba prolungarsi a causa del permanere delle manifestazioni discriminatorie, l'arbitro farà rientrare le squadre negli spogliatoi e riprenderà la gara solo le condizioni ambientali lo consentiranno.

Se dopo l'interruzione temporanea, a gara ripresa, si ripetono le manifestazioni discriminatorie l'arbitro può sospenderla fino a che le stesse non terminino e nel caso in cui ciò non avvenga dare corso alla medesima procedura di cui sopra. Tutto ciò nel caso di specie non è avvenuto.

L'arbitro, infatti, nel corso della interruzione della gara dovuta alla adozione di un provvedimento disciplinare nei confronti del giocatore del Barcanova (espulsione Shogbanmu), preso atto delle grida e delle frasi discriminatorie anziché procedere come da regolamento, convocava i capitani e gli allenatori (cosa non prevista) e ricevuta comunicazione che il Barcanova non intendeva continuare la gara a causa delle frasi discriminatorie, vista la inevitabile confusione in campo e la tensione fuori nel frattempo venutasi a creare, decideva di non riprendere la partita ritenendo fossero venute meno le condizioni per continuare.

Non v'è chi non veda che, ove l'arbitro avesse dato corso alla procedura prevista dall'art.62 CGS (fondamentale per far fronte alle manifestazioni discriminatorie che non sono e non devono essere tollerate), approfittando della temporanea interruzione della gara, richiamando al centro del campo le squadre ed invitando tutti alla immediata interruzione delle espressioni discriminatorie pena la sospensione definitiva, la vicenda avrebbe avuto una diversa evoluzione.

La gara pertanto andrà ripetuta.

Le frasi riportate negli atti di gara sono però intollerabili (e per nulla giustificate dall'inqualificabile comportamento del giocatore espulso e pesantemente sanzionato dal G.S.) Ancor più gravi nel caso di specie, trattandosi in una gara fra ragazzini. Anche in questo caso, come in tanti altri analoghi, il comportamento di alcuni genitori si è rivelato inaccettabile ed ingiustificabile.

Esso pertanto va sanzionato, non direttamente (allo stato la normativa non lo consente), ma per il tramite dell'istituto della responsabilità oggettiva. Spiace dover sanzionare economicamente la reclamante per tali fatti, trattandosi di una società che si è sempre distinta per la cultura del rispetto e del fair play e che non merita di essere affiancata a certi comportamenti, ma l'istituto della responsabilità oggettiva ha proprio la funzione di reprimenda indiretta con il conseguente effetto di responsabilizzazione della società sportiva rispetto ai propri tesserati e sostenitori.

In ogni caso, considerato il valore educativo della attività svolta dalla società Pianezza nel corso della sua lunga storia (al riguardo sarebbe auspicabile un “terzo tempo” fra genitori e ragazzi al termine della ripetizione della gara in questione) e l'episodicità delle condotte in questione, la ammenda inflitta dal G.S. deve essere ridotta.

La Corte Sportiva d'Appello dichiara di accogliere il reclamo e per l'effetto dispone la ripetizione della gara Barcanova-Pianezza.

Riduce l'ammenda ad euro 50,00.

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