Domenica, 24 Novembre 2024
Giovedì, 23 Novembre 2023 20:26

Giudice sportivo - Sentenza pesante in U19 regionale per l'Alpignano. In U16 vittoria assegnata al Romagnano nella gara con la Biellese

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I COMUNICATI - Mano pesante del Giudice Sportivo dopo la gara Lucento-Alpignano. Oltre all'Under 16 regionale sentenza anche in U14, dove si rigiocherà Pinerolo-Morevilla. Sentenze rilevanti anche nei campionati provinciali, nella fattispecie nell'U15 di Torino e nell'U17 di Novara. Di seguito i comunicati ufficiali.
 


REGIONALI

UNDER 19

Un finale di gara acceso è costato caro all'Alpignano, che ha ricevuto lunghe squalifiche per tre dei suoi tesserati. La società presenterà con ogni probabilità ricorso, se non altro per una riduzione dei tempi. A differenza di quanto recitato nel comunicato del Giudice Sportivo, le due società sono concordi nel sostenere che il tecnico Roberto Pepe non abbia spintonato il collega del Lucento Paolo Scanavino, tra loro è volata solo qualche parola, ma per il resto si dovrà attendere la risposta della corte d'appello. A rendere più complicato il percorso per la società del presidente Pesce, il fatto che al campo vi fossero commissari e responsabili dell'AIA, che nel post gara si sono trattenuti a lungo nello spogliatoio dell'arbitro. Di seguito riportiamo le ammende comminate.

SQUALIFICA FINO AL 23/ 7/2024
PEPE ROBERTO (ALPIGNANO - Allenatore) Per condotta violenta ed ingiuriosa sia nei confronti degli avversari che nei confronti del direttore di gara. Al termine della partita, durante il rientro negli spogliatoi, il Sig. Pepe spintonava ed insultava l'allenatore del Lucento, ed aggrediva un giocatore avversario, prendendolo per il collo e causandogli momentaneo dolore, sino a che non veniva trascinato via dai propri calciatori. A quel punto il Sig. Pepe rientrava nello spogliatoio assegnato all'Alpignano bestemmiando e rivolgendo insulti e gravi minacce all'arbitro. La sanzione comminata tiene conto della complessiva ed inqualificabile condotta del tesserato.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 19/ 1/2024
FRANCO PIETRO (ALPIGNANO - Dirigente) Al termine della partita, rivolgeva unitamente all'allenatore Sig. Roberto Pepe reiterate e gravi ingiurie all'arbitro, sino al suo rientro negli spogliatoi.

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE
GERLIN CHRISTIAN (ALPIGNANO - Giocatore) Espulso per eccessive proteste e comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro, alla notifica del provvedimento reiterava le ingiurie, e rivolgeva al direttore di gara gravi e pesanti minacce di morte. Non pago, prendeva a calci le borracce presenti nell'area tecnica e la panchina assegnata alla sua squadra, reiterando insulti, bestemmie e minacce durante l'uscita dal terreno di gioco.

UNDER 16

Costa caro alla Biellese il “malfunzionamento dell'impianto di illuminazione dell'impianto sportivo”, che ha portato sabato scorso alla sospensione della partita contro il Romagnano al 40’ del primo tempo. “Ritenuto - come si legge sul Comunicato ufficiale - che il guasto sia stato determinato da cattiva manutenzione ovvero da obsolescenza dell'impianto stesso, con conseguente esclusiva responsabilità della società ospitante”, il Giudice sportivo ha assegnato la vittoria a tavolino al Romagnano, con il risultato di 0-3.

UNDER 14

Si ri-giocherà mercoledì prossimo Pinerolo-Morevilla, una delle partite fin qui più spettacolari del campionato regionale, finita con uno scoppiettante 5-4 per i padroni di casa. Il Giudice sportivo ha accolto il ricordo del Morevilla, in quanto l’arbitro ha ammesso un errore tecnico: il gol decisivo del Pinerolo è infatti arrivato nel recupero su una punizione battuta prima che il fischio dell’arbitro stesso concedesse la ripresa del gioco. Ecco l’estratto del Comunicato ufficiale: “Come notorio, questo Giudice non può entrare nel merito delle determinazioni tecniche e disciplinari degli arbitri, a meno che gli stessi ufficiali di gara non ammettano un loro errore e che quest'ultimo abbia influito sul regolare svolgimento della partita; la stessa arbitra ha ammesso, nel proprio referto, che il calciatore incaricato della battuta della punizione colpiva la palla un secondo prima del suo effettivo fischio, approfittando del fatto che ella fosse intenta a controllare i giocatori in area. Come notorio, la punizione diretta può essere calciata immediatamente, a meno che non sia chiesto dalla squadra attaccante il rispetto delle distanze o che comunque l'arbitro non dichiari di voler fischiare per la battuta della stessa: in tali casi, la punizione calciata prima del fischio non è valida. La rete del definitivo vantaggio del Pinerolo, pertanto, non avrebbe dovuto essere convalidata”.

PROVINCIALI

UNDER 15 TORINO / SANT'IGNAZIO SPORT-BEPPE VIOLA

La gara in oggetto, come si è rilevato dalla lettura degli atti ufficiali, non ha avuto un normale svolgimento essendo stata sospesa dall'arbitro al 37° minuto del secondo tempo, durante i minuti di recupero, sul punteggio di parità (1-1).
Quest'ultimo, infatti, nel suo rapporto riferisce che al minuto 37 del secondo tempo espelleva l'allenatore della società S. IGNAZIO SPORT per comportamento irriguardoso nei suoi confronti. Subito dopo l'espulsione, il Sig. PECORARI Enrico, dirigente della medesima società, attirava l'attenzione dell'arbitro il quale convinto che il dirigente volesse effettuare una sostituzione si avvicinava alla panchina. Invece, quest'ultimo, entrato sul terreno di gioco, con fare sarcastico si complimentava con l'arbitro tendendogli la mano. Il direttore di gara, pensando ad un saluto, porgeva anche lui la mano per salutare. Il Sig. PECORARI Enrico, invece, afferrata la mano di quest'ultimo, e stringendola con forza gli procurava un forte dolore, tanto da costringerlo ad andare negli spogliatoi ed applicargli sopra del ghiaccio sintetico.
Atteso qualche minuto, visto che il dolore non accennava a diminuire, l'arbitro rientrava sul terreno di gioco e comunicava ai giocatori la sospensione della gara anche perché, a suo giudizio, si era creata una situazione tale da farlo sentire in pericolo.
Orbene, alla luce di quanto sopra, il direttore di gara prima di adottare una decisione così importante, avrebbe dovuto porre in essere tutte le misure coercitive che le norme gli mettono a disposizione. Poteva, quindi, attendere qualche minuto che il dolore si attenuasse e portare a termine la gara, considerando che mancavano solo 3 minuti. Avrebbe dovuto, inoltre, convocare i due capitani ordinando loro di far cessare qualsiasi ostilità, espellendo nel caso i più facinorosi, compreso il Sig. PECORARI Enrico.
Vi è da considerare, infine, che il direttore di gara non è mai stato oggetto di alcuna ostilità, sia da parte dei giocatori che del pubblico.
In conclusione, appare chiaro che il comportamento dell'arbitro, in ordine alla mancata conclusione della gara, sia stato affrettato ed immotivato.
Per cui, si delibera:
- di mandarla a ripetere a data da destinarsi;
- di inibire fino al 29/02/2024 il Sig. PECORARI Enrico, dirigente della società S. IGNAZIO SPORT, per il suo grave gesto, a sfondo sessista, nei confronti di un arbitro donna e per aver, di conseguenza, causato la sospensione della gara.

UNDER 17 NOVARA / SPORTIVA CALTIGNAGA-FOMARCO DON BOSCO del 12/11/2023

Risulta dal rapporto di gara che al 48º del secondo tempo l'arbitro ha sospeso la partita de qua in quanto fortemente intimorito dal comportamento intimidatorio e minaccioso del dirigente accompagnatore della SPORTIVA CALTIGNAGA sig. Gobbato Paolo, percependo un grave pericolo per la propria incolumità fisica.
Infatti il sig. Gobbato Paolo, espulso al 34º del secondo tempo per frasi pesantemente discriminatorie a sfondo sessuale rivolte al direttore di gara, si rifiutava di abbandonare il recinto di gioco.
Sollecitato dall'arbitro ad uscire il sig. Gobbato Paolo reiterava le frasi discriminatorie sopra dette nei confronti del direttore di gara, aggiungendo altre frasi pesantemente discriminatorie a sfondo razzista nei confronti del medesimo.
Una volta abbandonato il recinto di gioco, il sig. Gobbato Paolo si posizionava all'ingresso dello spogliatoio dell'arbitro e da quella posizione minacciava gravemente il direttore di gara urlandogli che appena finita la gara se ne doveva andare via subito altrimenti sarebbe finita male.
Al terzo minuto di recupero l'arbitro notava che il sig. Gobbato Paolo entrava nel suo spogliatoio, ed, a quel punto, nel concreto timore che quanto minacciatogli si verificasse realmente, decideva di sospendere la gara, non essendo più nelle condizioni psico fisiche ottimali per portarla a compimento.
Sospesa la partita e recatosi all'altezza del proprio spogliatoio il direttore di gara trovava i suoi effetti personali appoggiati per terra con la porta dello spogliatoio chiusa a chiave e con il sig. Gobbato Paolo che gli diceva che non poteva fare la doccia all'interno dello spogliatoio.
A questo punto, ulteriormente intimorito dal fatto sopradetto e dalla impossibilità di richiedere l'intervento delle forze dell'ordine, l'arbitro prendeva i propri effetti personali e si dirigeva verso la propria autovettura mentre il sig. Gobbato Paolo reiterava gli insulti nei confronti dello stesso e profferiva insulti anche nei confronti dei vertici istituzionali della sezione aia di novara e dei vertici istituzionali della delegazione provinciale di novara.
A fronte dell' oggettività di questi fatti è quindi pienamente giustificato il timore e la paura del direttore di gara per la propria incolumità che gli hanno impedito di portare la gara sino al termine regolare della stessa.
Va inoltre evidenziato che il sig. Gobbato Paolo, che nella distinta della gara in oggetto viene indicato quale dirigente accompagnatore, è a tutti gli effetti il presidente della società ASD SPORTIVA CALTIGNAGA.
Pertanto, atteso che la sospensione della gara, è addebitabile ai comportamenti tenuti dal sig. Gobbato Paolo nei confronti dell'arbitro ne consegue la responsabilità della società ASD SPORTIVA CALTIGNAGA di cui il sig. Gobbato Paolo è presidente.
Ciò premesso, visto l'art. 10 comma 1º CGS SI DELIBERA
- di comminare alla società ASD SPORTIVA CALTIGNAGA la punizione sportiva della perdita della gara, con il seguente punteggio: SPORTIVA CALTIGNAGA - FOMARCO DON BOSCO PIEVESE 0 – 3
- visto l'art. 28 commi 1º e 3º CGS di inibire il sig. Gobbato Paolo dallo svolgimento di ogni attività sportiva e sociale in ambito FIGC sino al 31 maggio 2024 per i motivi di cui in premessa;
- di comminare altresì alla società ASD SPORTIVA CALTIGNAGA l'ammenda di euro 80,00 per non aver consentito al direttore di gara l'uso dello spogliatoio a lui riservato.

Ultima modifica il Venerdì, 24 Novembre 2023 10:20

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